

Roma, 20 Gennaio 2016
CIR16028
SM
Oggetto: Pagamento dei diritti doganali. Obbligo di utilizzo del bonifico dal 1 Febbraio 2016. Istruzioni dell’Agenzia delle Dogane.
Dal 1 Febbraio p.v, il pagamento dei diritti doganali dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, visto che da quella data entrerà in vigore il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 1 Dicembre 2015, che disciplina le modalità tecnico operative per l’utilizzo di questa modalità di pagamento.
L’Agenzia delle Dogane ha emesso una nota (n. 20/D del 21 Dicembre u.s), con le istruzioni per l’utilizzo di questa forma di pagamento; in essa, l’Agenzia ha premesso che sempre a partire dal 1 Febbraio p.v, non sarà più consentito versare in Banca d’Italia i diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, a meno che non ricorrano determinate condizioni (utilizzo degli assegni limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal Capo Area gestione Tributi dell’Ufficio doganale, ecc…).
Il pagamento tramite bonifico bancario o postale si applica sia agli operatori abituali titolari di conto di debito, sia a quelli occasionali o abituali che ne siano privi:
La sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 in caso di omesso versamento nel termine previsto (pari al 30% dell’importo non versato), non si applica quando la somma venga accreditata sulla contabilità speciale dell’Agenzia presso la Banca d’Italia entro la data di scadenza del pagamento; gli accrediti eseguiti dopo questa scadenza non hanno effetto liberatorio e, pertanto, l’operatore verrà sanzionato a meno che il ritardo non sia a lui imputabile.
La nota delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti