

Roma, 25 Gennaio 2016
NOR16030
SM
Oggetto: Nuova Sabatini. Chiarimento sugli investimenti di mera sostituzione.
Com’è noto, con la nota n. 40650 del 28 Maggio 2015 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR15168 del 5 Giugno 2015), il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dettato alcuni chiarimenti circa l’estensione al settore dei trasporti dell’agevolazione meglio nota come “Nuova Sabatini”, relativamente all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. Tra questi chiarimenti, la nota del MISE metteva in luce che “per tutti i settori, gli investimenti di mera sostituzione non sono comunque ammissibili” e che, pertanto, l’acquisto di beni agevolabili doveva rientrare in una delle tipologie ammesse alla misura (realizzazione di un nuovo stabilimento; ampliamento di uno esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
Con un quesito posto al MISE, è stato chiesto se, in caso di acquisto di un veicolo nuovo e di successiva vendita di altro mezzo già compreso nel parco veicolare dell’azienda all’epoca dell’investimento, tale operazione configuri o meno un investimento di mera sostituzione. Il MISE ha risposto che questa operazione non configura un investimento di mera sostituzione, quando il nuovo automezzo presenti “caratteristiche superiori” rispetto a quello venduto successivamente; in tal caso, infatti, ci troviamo davanti ad un’operazione di ampliamento dei beni in dotazione all’impresa che, come già scritto, è ammessa all’intervento della Nuova Sabatini.
Pertanto, l’acquisto di un veicolo Euro 6 e la successiva vendita di un mezzo appartenente ad una categoria ecologica inferiore, non configura un intervento di mera sostituzione bensì di ampliamento e, pertanto, non fa venir meno l’accesso alla Nuova Sabatini.
Sempre a proposito di questa misura, ricordiamo che:
Cordiali saluti.