

Roma, 2 Maggio 2016
FIS16122
SM
Oggetto: quietanze di pagamento delle sanzioni legate al codice della strada. Esenzione dall’imposta di bollo.
Con la risoluzione n. 25/E del 18 Aprile u.s, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le quietanze di pagamento delle sanzioni legate ad infrazioni del codice della strada, emesse dagli organi di polizia stradale, sono esenti dall’imposta di bollo.
L’Agenzia è giunta a questa conclusione in risposta ad un quesito formulato da un Comune, ritenendo che il pagamento in esame sia inquadrabile tra le fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo previste dall’art.5, comma 4, della tabella annessa al DPR 642/1972, e precisamente nell’ambito delle entrate extratributarie dello Stato o degli enti locali.
Il testo della risoluzione è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.