

Roma, 23 Maggio 2016
CIR16144
SM
Oggetto: Esame di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente. Nota del MIT.
Com’è noto, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 febbraio 2016, sono stati definiti i programmi e le procedure per lo svolgimento degli esami di revisione di tutte le categorie di patente di guida, nonché per la revisione della carta di qualificazione del conducente (vedi la nota Conftrasporto NOR16114 del 21 Aprile 2016).
Con la circolare prot. 117 del 18 Maggio u.s, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha informato che, a partire dal 1 Luglio 2016, gli esami di revisione saranno svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi d’esame e dei nuovi quiz.
L’istanza per sostenere l’esame di revisione vale un anno e, durante questo periodo:
L’istanza in esame deve essere presentata entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento di revisione, altrimenti l’abilitazione oggetto della misura rimane sospesa fino al superamento degli accertamenti oggetto della revisione (art.128, comma 2 c.d.s). La sospensione scatta anche quando il candidato non si presenti alla prova d’esame alla quale si era prenotato se, nel frattempo, è scaduto il termine di 30 gg.
Per quanto riguarda la CQC, la nota del MIT ricorda che può essere sottoposta a revisione soltanto in caso di azzeramento totale del punteggio, oppure (ai sensi del comma 6, art. 126 bis c.d.s), quando il titolare “successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti”.
In caso di revisione della CQC, la nota del MIT richiama i contenuti dei commi 2 e 3, art.2 del D.D 22 Ottobre 2010 (“nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carte di qualificazione del conducente..”). Pertanto:
Il mancato superamento dell’esame di revisione della CQC comporta, per il conducente, la revoca di tutte le qualificazioni CQC in suo possesso (art 23 d.lgs 286/2005).
Uno sguardo, infine, anche alla revisione della patente di guida.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti