

Roma, 26 Maggio 2016
LAV16148
SM
Oggetto: Lavoro. Interpelli in materia di permessi per l’assistenza disabili e di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Con gli interpelli nn 17 e 20, del 20 Maggio u.s, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in materia di:
Sul primo argomento, è stato chiesto al Ministero del Lavoro se il datore di lavoro potesse impedire l’utilizzo di questi permessi durante il periodo di ferie programmate, anche nell’ipotesi di chiusura dello stabilimento (cd fermo produttivo). Il Ministero ha risposto negativamente, sostenendo che il datore di lavoro non può ostacolare la fruizione dei permessi in esame, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza; per cui, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi nel corso delle ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.
Peraltro, al fine di contemperare le “improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile” con le esigenze aziendali, il Ministero ha ricordato la risposta fornita nell’interpello 31/2010, nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare prevalentemente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza..”.
Sul secondo argomento, il Ministero si è occupato dell’esonero contributivo della durata massima di 24 mesi, previsto dalle Leggi di Stabilità del 2015 e del 2016 (rispettivamente: art.1, comma 118 della legge 190/2014 e art.1, comma 178 della Legge 208/2015) per le assunzioni a tempo indeterminato operate nel 2015 e per tutto il 2016. In particolare, il Ministero ha affermato che, a certe condizioni, l’esonero scatta anche in caso di assunzione di un soggetto per il quale il precedente datore di lavoro abbia già beneficiato della misura, ma sempre entro il limite massimo di 24 mesi . E’ necessario tuttavia che, nel rispetto di quanto previsto dalle citate normative e dalla nota INPS n.178/2015:
I due interpelli sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.