

Roma, 15 Luglio 2016
CIR16181
SM
Oggetto: Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione. Chiarimenti interpretativi dell’ACI.
Con circolare del 6 Luglio u.s, l’ACI ha reso noto i chiarimenti ricevuti dal Ministero della Giustizia in ordine alla corretta interpretazione del nuovo testo dell’art. 103, comma 1 del c.d.s (introdotto dall’art.1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016), sulla definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia.
Com’è noto, la disposizione prevede ora quanto segue (in grassetto, la parte aggiunta dalla Legge di Stabilità 2016): “ La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione”.
In particolare, l’ACI ha evidenziato che:
Per dare tempo a tutti gli operatori professionali di adeguarsi alle nuove disposizioni, esse si applicheranno alle formalità presentate per la prima volta dal 12 Settembre p.v.
Il testo della nota ACI è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti