

Roma, 4 Ottobre 2016
INA16226
SM
Oggetto: Inail. Entrata in vigore del Sinp. Riflessi sulla comunicazione degli infortuni sul lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 27 Settembre u.s (S.O n. 42) è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro del 25 Maggio 2016, n.183, che detta le regole sul funzionamento del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro).
Quest’organismo, che sarà operativo dal prossimo 12 Ottobre, è stato previsto dal T.U sicurezza sul lavoro (in particolare dall’art. 8 del D.lgs 81/2008), con un duplice obiettivo:
L’avvio del Sinp comporta importanti riflessi per i datori di lavoro, in particolare in relazione all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail (che, a sua volta, trasmetterà l’informazione ricevuta al Sinp) gli infortuni sul lavoro che diano luogo ad assenze di almeno un giorno, oltre a quello dell’infortunio. Infatti, tale obbligo è stato introdotto per finalità statistiche dall’art. 18, comma 1, lett. r del sopra citato T.U, ma la sua applicazione era stata sospesa proprio in attesa dell’operatività del Sinp.
Pertanto, a partire dal 12 Ottobre p.v, i datori di lavoro dovranno comunicare all’Inail anche gli infortuni del lavoratore che comportino l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; l’obbligo andrà assolto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, in caso di inadempimento, il datore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art.55, comma 5, lett. h del T.U (pagamento di una somma da 548 € a 1972,80 €).
Il testo del provvedimento istitutivo del Sinp, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.