

Roma, 21 Aprile 2017
FIS17101
SM
OGGETTO: determinazione del reddito per le imprese minori con il regime per cassa. Nota Agenzia Entrate.
Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori". Infatti, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, la Legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, prevedendo l’applicazione di un regime improntato alla cassa (vedi la nota Conftrasporto FIS16282 del 23 Dicembre 2016). Di conseguenza, non si tratta di un regime di cassa "puro" bensì di un regime "misto" cassa – competenza, visto che il nuovo regime deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, mentre per le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti restano ferme le ordinarie regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi.
In ordine alle componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il "criterio di cassa", l'Agenzia evidenza che a norma del nuovo comma 1 dell'art. 66 del TUIR, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, l'Agenzia ritiene che:
In merito ai componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza:
Il passaggio di regime non deve comportare una doppia tassazione/deduzione di quei componenti tassati/dedotti secondo le regole vigenti fino allo scorso anno, ma che si manifestino a partire da quest’anno. Così, ad esempio, i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016 ma con compenso incassato nel 2017, che hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017. Analogamente, l'acquisto di beni di consumo la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.
In merito alla determinazione della base imponibile IRAP, la circolare evidenzia che a decorrere dal periodo d'imposta 2017, per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i criteri di imputazione temporale "improntati alla cassa" previsti dall'articolo 66 del TUIR, ai fini dell'imposta sul reddito. Al fine di regolare il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa, anche ai fini IRAP sono state previste delle disposizioni di transizione:
Per quanto concerne i nuovi adempimenti contabili, il nuovo art. 18, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede l'obbligo per le imprese minori di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, in cui annotare rispettivamente i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In particolare, con riferimento alla registrazione dei ricavi deve essere annotato cronologicamente, per ciascun incasso:
Con riferimento alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell'esercizio e, per ciascuna spesa, "devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo", ossia:
Quanto ai termini di registrazione, trattandosi di scritture cronologiche, l'Agenzia ritiene applicabile l'articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui "le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni" dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, ossia dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.
I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per gli ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota dell’Agenzia che è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.