

Roma, 6 dicembre 2017
SIA17270
MQ
Oggetto: Trasporto intermodale di rifiuti. Chiarimento dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali.
Con circolare prot. n. 1235 del 4 dicembre 2017, l’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti la parte terminale del trasporto stradale può anche essere effettuata da impresa diversa, da quella che ha svolto la parte iniziale.
Tutto ciò potrà quindi favorire l’aggancio misto nel trasporto dei rifiuti, consentendolo nei soli casi di trasporto intermodale (quale strada/mare/strada, ad es. dalla Sardegna; oppure strada/ferrovia/strada) nel rispetto delle seguenti condizioni:
L’aggancio misto rimane invece vietato nei casi di trasporto “tuttostrada” dei rifiuti, in cui vige il principio del vincolo esclusivo di disponibilità dei veicoli propri.
Nel link sottoindicato si riporta la circolare 4 dicembre 2017 del Ministero dell’Ambiente, unitamente a quella richiamata del 4 agosto 1998.
Cordiali saluti