

Roma, 21 Giugno 2018
NOR18155
SM
Oggetto: Codice della strada. Giurisprudenza.
1. Prescrizione delle cartelle esattoriali per il bollo auto.
Con Ordinanza n. 13819 del 31 Maggio u.s, la VI sezione civile della Cassazione ha confermato che il pagamento della cartella esattoriale relativa al bollo auto, si prescrive nel termine breve di tre anni anziché in quello ordinario di dieci anni stabilito dall’art. 2953 del codice civile. Infatti, la scadenza del termine perentorio per l’impugnazione della cartella esattoriale non determina l’allungamento della prescrizione breve triennale prevista, per la tassa di possesso auto, dall’art. 5 del d.l. 953/1982 e ss modifiche; per la Corte, anche in questo caso la prescrizione rimane regolata dalla “legge regolativa del tributo”, a meno che “il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo “(n.d.r sentenza passata in giudicato).
Ordinanza n.13819 del 31 maggio 2018
2. Responsabile del locatore nel pagamento delle sanzioni del codice della strada.
Con Ordinanza n. 14452 del 5 Giugno u.s, la VI sezione civile della Cassazione ha confermato che, in tema di sanzioni pecuniarie legate a violazioni del c.d.s commesse con veicoli presi a noleggio senza conducente “il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, giacché l’art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore”. Tale responsabilità in solido del locatore, peraltro, non viene esclusa nemmeno se comunicasse all’organo accertatore le generalità dell’autore dell’infrazione; infatti, il vincolo della solidarietà continuerebbe comunque ad operare verso l’esterno (quindi, a garanzia del pagamento della sanzione in favore dell’Ente titolato a riceverlo) fermo restando che, in base al comma 4 dell’art. 196 c.d.s, il proprietario/locatore che paga conserva poi il diritto di regresso nei confronti dell’autore materiale dell’infrazione (locatario del veicolo).
Ordinanza n.14452 del 5 giugno 2018
3. Omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza.
Con Sentenza n.26857 del 29 Maggio u.s, la IV sez.penale della Cassazione ha chiarito che, con l’avvento del nuovo reato di omicidio stradale, la guida in stato di ebbrezza eventualmente riscontrata nel conducente non costituisce più un reato a se stante (da contestare insieme al delitto di omicidio colposo), bensì una circostanza aggravante che determina un significativo aumento di pena. La conseguenza è che, dal 25 Marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge 41/2016 sull’omicidio stradale, commentata con la nota Conftrasporto NOR16064 del 3 Marzo 2016), la fattispecie incriminata non comporta più un concorso di reati ma dà vita ad un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 del codice penale; diversamente, vi sarebbe infatti una violazione del divieto del bis in idem, ovvero del principio che impedisce di addebitare all’imputato lo stesso fatto storico più volte. Identiche conclusioni valgono anche in caso di omicidio stradale (o di lesioni personali gravi o gravissime), compiuto sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Per la cronaca, ricordiamo che l’art. 589 bis del c.p, introdotto dalla legge 41/2016, punisce l’ipotesi più grave di omicidio stradale (ovvero quella commessa dal conducente con tasso alcolico superiore a 1,5g/l, ridotto a 0,8 g/l per gli autisti professionisti, o alla guida sotto l’influsso di stupefacenti), con la reclusione da 8 a 12 anni e con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con divieto di ottenerne una nuova prima che trascorrano 15 anni.
Sentenza n.26857 del 29 maggio 2018
4. Iscrizione ai corsi di recupero punti per la patente – irrilevanza della notifica della comunicazione dell’anagrafe nazionale
Il Ministero dei Trasporti, con circolare del 13 Giugno u.s, ha reso noto l’orientamento della Corte di Cassazione a proposito della notifica della comunicazione di variazione del punteggio, da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Come si ricorderà, già nel 2013 il MIT, dopo aver preso atto di una serie di pronunce giurisprudenziali, aveva affermato che per l’iscrizione ad un corso recupero punti patente (o per la patente – cqc), non occorreva attendere il ricevimento della comunicazione ufficiale di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento trasporti terrestri (vedi la nota Conftrasporto NOR13131 del 9 Maggio 2013), ma era sufficiente produrre altra documentazione (duplicato della comunicazione ottenuto tramite numero verde, oppure la stampa del saldo punti dal portale dell’automobilista o rilasciata direttamente dalla motorizzazione). Questo orientamento ha ora ricevuto nuove conferme dalla Cassazione che, attraverso l’ordinanza n. 9270 del 16 Aprile u.s (trasmessa dal MIT in allegato alla sua nota del 13 Giugno), ha ribadito la centralità del verbale di infrazione che deve riportare l’indicazione dei punti da sottrarre: “l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti …è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione”. La comunicazione della variazione di punteggio – prosegue la Corte – “è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo”, dal quale non solo non dipende – come già scritto – l’iscrizione ai corsi di recupero punti, ma anche la pronuncia del provvedimento di revisione dovuta all’azzeramento del punteggio: “il provvedimento di revisione – si legge nell’ordinanza – …non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti”.
Ordinanza n.9270 del 16 aprile 2017 allegata alla circolare del MIT n.14380 del 13 giugno 2018.
Cordiali saluti