

Roma, 25 Giugno 2018
FIS18157
SM
Oggetto: Trattamento fiscale delle indennità legate alle trasferte dei dipendenti. Pronuncia della Corte di Cassazione.
Con Sentenza n. 16263 del 20 Giugno u.s, la Sezione Lavoro della Cassazione ha confermato la legittimità della norma di interpretazione autentica del comma 6, art. 51 del TUIR (introdotta dall’art. 7 quinquies del d.l 193/2016), che fissa i criteri per l’inquadramento delle somme erogate ai lavoratori in trasferta nell’ambito del regime fiscale e previdenziale dei cd. trasfertisti (art.51, comma 6 del TUIR, che prevede un’imponibilità al 50%), anziché in quello del comma 5, art. 51 del TUIR (che limita l’imponibilità alla parte eccedente € 46,48 al giorno per le trasferte fuori del territorio comunale, elevate ad €. 77,47 per quelle all’estero).
Sulla questione vi era già stata una pronuncia delle SS.UU della Cassazione (Sentenza n. 27093 del 15 Novembre 2017, commentata con la circolare Conftrasporto FIS17271 del 6 Dicembre), con la quale la Corte aveva stabilito che la predetta norma interpretativa fosse non solo legittima ma anche dotata di efficacia retroattiva, per cui le controversie ancora pendenti con l’Amministrazione finanziaria potevano finalmente risolversi in applicazione di questi criteri.
Questo impianto è stato ribadito dalla Sentenza in esame, per cui gli elementi che devono tutti sussistere affinché scatti il trattamento fiscale e contributivo dei cd trasfertisti, sono i seguenti:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Viceversa, la mancanza anche di uno solo di questi elementi comporta l’applicazione del regime più favorevole delle indennità di trasferta.
Come già sottolineato in occasione della Sentenza delle SS.UU, l’intervento della Cassazione riveste notevole importanza anche per le imprese di autotrasporto, chiarendo in modo definitivo che le somme corrisposte agli autisti in occasione delle trasferte sono assoggettate al trattamento più favorevole del comma 5, art. 51 del TUIR, essendo collegate allo svolgimento concreto di un’attività lavorativa.
Cordiali saluti.