Roma, 3 Luglio 2018
FIS18163
SM
Oggetto: Fatturazione elettronica. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Proseguono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica. In particolare, con la circolare n. 13/E del 2 Luglio u.s, l’Agenzia ha divulgato le risposte ai principali quesiti relativi al nuovo adempimento che, come è oramai noto, è entrato in vigore dal 1 Luglio scorso per:
- le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, con esclusione di quelle operate presso gli impianti di distribuzione stradale per le quali il d.l 79/2018 ha stabilito il rinvio della fatturazione elettronica al 1 Gennaio 2019, data alla quale è slittata anche l’abrogazione della scheda carburante (vedi la nota Conftrasporto FIS18162 del 2 Luglio u.s);
- Le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell’ambito di un appalto pubblico.
Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento dell’Agenzia, tra le risposte fornite segnaliamo le seguenti:
- Dal 1 Luglio u.s devono documentarsi con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate tra soggetti passivi d’imposta, “con esclusione…sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione”. Tale obbligo sussiste anche per le cessioni intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista) – risposta 1.1;
- Le cessioni di benzina e gasolio non utilizzabili per scopi di autotrazione, NON ricadono nella fatturazione elettronica. Peraltro, quando il carburante si presti in astratto a utilizzi molteplici, per cui può impiegarsi sia per la movimentazione del veicolo a motore sia – ad esempio – per alimentare i gruppi frigorifero sui semirimorchi per il trasporto a temperatura controllata, “le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica “– risposta 1.1, ultimo periodo;
- Per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati entro il 30 Giugno u.s ma fatturati dopo il 1 Luglio, la fattura deve essere emessa in formato elettronico e veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) – risposta 1.3;
- Per i subappalti, la fatturazione elettronica scatta solo per i soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di Legge – risposta 2.1;
- La conservazione delle fatture potrà avvenire anche in formati diversi dall’XML (es in PDF, JPG, TXT).
Cordiali saluti.