Roma, 9 Luglio 2018
FIS18169
SM
Oggetto: studi di settore. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Con circolare del 6 Luglio u.s (n.14/E), l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per l’applicazione degli studi di settore e dei parametri al periodo d’imposta 2017, il quale, ad oggi, costituisce l’ultimo periodo di vigenza di questo strumento (dal periodo 2018, infatti, scatteranno gli indici sintetici di affidabilità – ISA – vedi nota Conftrasporto FIS18098 del 17 Aprile 2018).
Per quanto concerne lo studio di settore dell’autotrasporto merci (WG68U), l’Agenzia ha:
- ricordato (a pag.4) la novità introdotta per chi è solito rifornire i propri camion tramite carburante stoccato nelle cisternette o acquisito tramite consorzi o gruppi d’acquisto (vedi circolare Conftrasporto FIS18116 dell’8 Maggio u.s). Essi – evidenzia l’Agenzia – corrono il rischio di non coerenza con l’indicatore “costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d’imposta”, in relazione a valori maggiori di 0 e inferiori alla soglia minima, poiché acquistano il carburante a prezzi più bassi rispetto alla rete; per evitare ciò, nel modello WG68U l’Agenzia ha introdotto il rigo “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)”, grazie al quale il contribuente, barrando la relativa casella, può segnalare questo tipo di utilizzo prevalente, evitando così l’applicazione dell’indicatore prima citato per valori inferiori alla soglia minima.
- introdotto (pag.21) un correttivo per le imprese di autotrasporto in contabilità semplificata che, nel periodo d’imposta 2017, hanno optato per il cd. regime del “registrato” previsto dall’art. 18, comma 5 del D.P.R 600/1973. Per queste imprese, infatti, la possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (prevista, per le imprese di autotrasporto, dall’art. 74, comma 4, ultimo periodo del DPR 633/1972), comporta che potrebbero risultare non congrue nel periodo d’imposta 2017 (che rappresenta l’annualità “di passaggio” dal regime di competenza a quello di cassa). In questo caso, l’Agenzia suggerisce di segnalare l’anomalia nel campo “Note aggiuntive” di GERICO 2018, per consentire agli Uffici di effettuare le valutazioni del caso.
Cordiali saluti