Roma, 17 luglio 2018
NOR18177
SM
Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2018. Pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale.
Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 9 Luglio u.s (NOR18166), comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018 sono stati pubblicati i provvedimenti ministeriali sugli investimenti nel settore dell’autotrasporto per conto di terzi, effettuati nel periodo 18 luglio 2018 – 15 aprile 2019.
Si tratta in particolare:
- del Decreto ministeriale del 20 Aprile 2018, n.221 (d’ora in poi d.m);
- del Decreto dirigenziale del 5 Luglio 2018, n.78 (d’ora in poi d.d).
Nel rinviare alla attenta lettura dei due provvedimenti, di seguito riportiamo alcune informazioni comuni a tutte le tipologie di investimenti previste nei due decreti:
- sono incentivabili soltanto le acquisizioni effettuate a partire dal 18 luglio 2018 (data successiva alla data di entrata in vigore del d.m.) e fino al 15 Aprile 2019 (art. 2.1 d.m, art. 2.3 del d.d, art. 2.5 del d.d, secondo periodo);
- legittimate a richiedere la misura, sono le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN (art. 1.2 d.m);
- tutte le domande in regola danno diritto ad ottenere il contributo, fermo restando che il MIT potrà ridurne gli importi qualora, nonostante la rimodulazione delle risorse, lo stanziamento previsto per la singola tipologia di investimento non bastasse per soddisfare tutte le richieste ammesse (art.1.5 d.m);
- la soglia massima per ciascuna impresa non può superare la somma complessiva di 750.000 €. Per importi superiori si procederà alla riduzione, fino al raggiungimento della soglia ammessa (art.1.7 d.m);
- per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis (art.1.8 d.m);
- Il contributo non viene erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 Dicembre 2021 (art.1.9 d.m).
- ogni impresa può presentare una sola domanda (anche se associata ad un Consorzio o ad una Cooperativa), rilevando in proposito il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al REN o all’Albo degli autotrasportatori (art. 2.2 del d.d);
- La domanda si presenta on line (attraverso il sito internet del portale dell’automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it), a partire dalla data che verrà comunicata dal MIT ed entro il termine perentorio del 15 Aprile 2019. E’ richiesta la firma digitale del rappresentante legale dell’impresa o del procuratore speciale del consorzio o della cooperativa (art.2.3 d.d);
- Ai fini della prova del perfezionamento dell’investimento i richiedenti devono trasmettere la documentazione specifica prevista per la tipologia richiesta (agli artt.4 e ss del d.d.) e, in aggiunta, il contratto di acquisizione avente data non anteriore al 18 luglio 2018, nonché prova dell’integrale pagamento del prezzo con la produzione della fattura debitamente quietanzata dove risulti, per le acquisizioni relative ai semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’all.1 del d.m (art. 3.1 d.d);
- Per i leasing finanziari, occorre provare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della domanda, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing o con copia dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della medesima società. Non sono ammesse acquisizioni effettuate all’estero (nemmeno se i veicoli vengano successivamente immatricolati in Italia a chilometri zero) e i documenti redatti in lingua straniera vanno accompagnati da una traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale (art. 3.4 d.d.).
Di seguito, riportiamo alcune peculiarità relative soprattutto alla misura del contributo, per ciascuna categoria di investimenti agevolabili:
A. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel + elettrico: art. 2, comma 2, lettere a e b) ed elettrica – Full Electric, nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: risorse destinate: 9,6 milioni di €.
- Importi del contributo (art. 2.2 d.m).
Sono stati differenziati in relazione alla fascia di peso del mezzo e del tipo di alimentazione:
- per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton, il contributo ammonta a:
- 4.000 € per ogni veicolo a metano CNG e a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico);
- 10.000 € per ogni veicolo elettrico (full-electrics);
- per i veicoli a trazione elettrica superiori a 7 ton, il contributo è fissato in 20.000 € a mezzo;
- per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 ton:
- 8.000 € per ogni veicolo a trazione elettrica ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 7 ton fino a 16 ton;
- 20.000 € per ogni mezzo alimentato a gas naturale liquefatto LNG o ibrida (diesel+elettrico).
- Per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 ton. per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili per la predetta riconversione (comprensivi del dispositivo e dell’allestimento) con un tetto massimo di 1.000 euro.
B. radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI: risorse destinate 9 milioni di €.
- Importi del contributo (art. 2.3 d.m)
- 5.000 € per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa complessiva da 11,5 ed inferiore a 16 ton.;
- 10.000 € per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa pari o superiore a 16 ton.
Evidenziamo che, come per le precedenti annualità, il contributo può essere richiesto soltanto se, contestualmente all’acquisizione del mezzo (anche mediante locazione finanziaria), si proceda alla radiazione per rottamazione di altro automezzo anch’esso di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton. La contestualità è soddisfatta se la rottamazione e la nuova acquisizione avvengano nel periodo valido per gli investimenti (quindi, dal 18 luglio 2018 al 15 aprile 2019 – cfr. art. 5.2 d.d).
C. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi (previsti nell’allegato 1 del d.m) volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di Rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale: risorse destinate: 14 milioni di €.
Per quanto riguarda i trasporti in ATP, occorre precisare che come per la precedente annualità, l’art. 2.4 del d.m ha incluso in questa tipologia d’investimento anche:
- le acquisizioni di rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, “purché le unità frigorifere/ calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante. Tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”;
- le sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al precedente capoverso con unità conformi ai predetti standard.
- Importi del contributo (art.2.5 d.m)
- PER LE P.M.I: nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 € per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 ton allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ciascuna unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale installata su tali veicoli. Anche quest’anno, è richiesto che l’acquisizione dei predetti beni si inquadrino nell’ambito di un programma d’investimenti legato alla creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno esistente ecc.. (art. 2.5.a. d.m);
- PER LE IMPRESE NON P.M.I.: €. 1.500 (somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali – art.2.5.b d.m).
D. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico: risorse destinate: 1 milione di €.
- Importo del contributo: 8.500 € (art.2.6).
LE MAGGIORAZIONI DEI CONTRIBUTI (art. 2.7 d.m e art. 9 d.d.)
I provvedimenti confermano le due tipologie di maggiorazioni dei contributi previste anche lo scorso anno per le P.M.I. Pertanto, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una maggiorazione del contributo del 10%, nelle seguenti ipotesi:
- per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D). In tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
- per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla Legge 33 del 9.4.2009.
Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
ATTIVITA’ ISTRUTTORIA (art.10 d.d)
Anche quest’anno, l’istruttoria delle domande verrà svolta dalla società RAM SpA, appositamente convenzionata con il Ministero dei Trasporti. La validazione degli esiti dell’istruttoria sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con decreto dirigenziale.
In caso di lacune sanabili, le imprese richiedenti saranno chiamate ad effettuare, una volta soltanto, le opportune integrazioni, in un termine perentorio non superiore a 15 giorni; mentre nel caso di lacune insanabili (mancanza di documenti essenziali richiesti a pena di esclusione dal beneficio) l’impresa richiedente verrà esclusa dai contributi.
Si riportano in allegato i decreti pubblicati in gazzetta
Cordiali saluti.