

Roma, 18 Luglio 2018
LAV18179
SM
Oggetto: distacco transnazionale nell’ambito delle operazioni di cabotaggio in Italia. Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 6262 del 17 Luglio u.s, fornisce alcuni chiarimenti per i conducenti in regime di distacco o di cabotaggio stradale, dopo le disposizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) e il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018.
La nota ricorda che alla luce del predetto parere e della successiva circolare del Ministero dell’Interno del 10 Luglio u.s (commentata con la circolare Conftrasporto CIR18171 dell’11 Luglio u.s), agli organi di Polizia Stradale spetta il compito di sanzionare, su strada, il conducente di un veicolo che circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall'art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni". La sanzione, com’è noto, è di tipo amministrativo e consiste nel pagamento di una somma da 1.000 € a 10.000 € (art.12, comma 1 bis del d.lgs 136/2016), da corrispondere immediatamente nelle mani dell’agente accertatore a norma dell’art. 207 c.d.s, a pena (in assenza di cauzione) del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg; per il pagamento, inoltre, sussiste la responsabilità in solido del proprietario del veicolo.
Poiché il Consiglio di Stato ha chiarito che l’applicazione di questa sanzione segue l’iter previsto per le violazioni del c.d.s (con esclusione, quindi, della disciplina della L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative in generale), gli Uffici territoriali dell’Ispettorato sono stati invitati a restituire, agli organi di Polizia accertatori, tutta la documentazione ricevuta da questi ultimi legata all’accertamento su strada di queste infrazioni prima del parere del Consiglio di Stato. Per esse, l’unica verifica che questi Uffici devono compiere – d’ufficio -, è quella sul corretto invio della comunicazione preventiva di distacco da parte dell’impresa estera (da effettuarsi on line tramite il portale “cliclavoro”, entro le ore 24 del giorno antecedente la data della prima operazione), le cui irregolarità sono state sanzionate dall’art. 12.1 del d.lgs 136/2016 con il pagamento di una somma da 150 € a 500 € per ogni lavoratore coinvolto.
Per quanto riguarda la mancanza, nella comunicazione di distacco, delle informazioni aggiuntive previste dall’art. 10, comma 1 bis, lett. b (si tratta della paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e delle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute), la nota INL conferma l’applicazione della sanzione pecuniaria prima citata da 1.000 a 10.000 €, che compete agli organi di polizia stradale. Tuttavia, affinché questa irregolarità diventi concretamente sanzionabile su strada, l’Ispettorato ha informato che “la piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in uso, andrà aggiornata in base alle disposizioni introdotte” e, per questo motivo, la nota in esame è stata “trasmessa alla Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’interno per quanto di competenza”. Per cui, sarà necessario attendere l’aggiornamento del software per la compilazione on line del modello UNI_CAB_UE, con l’inserimento dei campi in cui riportare queste due informazioni aggiuntive, prima che l’eventuale mancanza sul modello diventi sanzionabile.
Cordiali saluti.