

Roma, 12 Settembre 2018
LAV18206
SM
Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Ulteriori approfondimenti dell’Ispettorato del Lavoro.
Con nota del 10 Settembre u.s, l’Ispettorato del Lavoro si è nuovamente occupato del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti (in vigore, com’è noto, dal 1 Luglio scorso – vedi in ultimo la nota Conftrasporto LAV18172 dell’11 Luglio u.s), fornendo al personale ispettivo alcune indicazioni operative concordate con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e condivise con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), tra le quali si segnalano le seguenti.
Gli Ispettori del lavoro, chiamati a verificare il rispetto della normativa, sono tenuti a seguire alcune formalità. In particolare, l’istanza di verifica deve essere rivolta – preferibilmente tramite PEC – alla filiale di banca in cui il datore di lavoro è titolare del conto corrente utilizzato per pagare i lavoratori; essa deve specificare una serie di informazioni tra cui – in caso di pagamento con bonifico o strumenti elettronici – le coordinate bancarie dei conti dei lavoratori ai quali lo stipendio è stato corrisposto con queste modalità.
Per il pagamento tramite assegno, qualora i codici ABI e CAB della banca negoziatrice vengano forniti direttamente dal lavoratore, il personale ispettivo potrà rivolgere l’istanza di verifica direttamente a quest’ultima banca, senza dover passare per forza da quella datoriale.
Ricordiamo infine (vedi sempre la nota Conftrasporto prima citata) che la sanzione legata a questa infrazione ammonta ad € 1666,66 per ciascuna mensilità interessata (1/3 del massimo edittale); si prescinde quindi dal numero di lavoratori coinvolti, per cui se la violazione ha interessato due lavoratori per un totale di tre mensilità, l’importo ammonterà a 5.000 € (1666,66 € x 3 mesi )). Per pagamenti mensili di stipendi in contanti di importo complessivo pari o superiore a 3.000 €, viene prevista la segnalazione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, degli Istituti di credito che non hanno segnalato l’operazione ai sensi dell’art. 58 del d.lgs 231/2007.
Cordiali saluti.