

Roma, 18 Ottobre 2018
LAV18228
SM
Oggetto: Lavoro. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Erogazione in linguaggio comprensibile dal lavoratore straniero.
Lo scorso 12 Ottobre, il quotidiano “Il Piccolo” ha pubblicato la notizia (ripresa poi da altri organi di stampa specialistica, e che può essere ancora letta dal seguente link: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/10/12/news/travolto-dal-tir-due-a-processo-il-pm-non-capivano-la-lingua-1.17347038?ref=search), sul processo pendente davanti al Tribunale penale di Gorizia nei confronti dell’amministratore unico di un’impresa di autotrasporto, al quale sono state contestate una serie di irregolarità nella formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata comprensione linguistica delle tematiche oggetto di insegnamento da parte degli autisti stranieri, rimasti coinvolti in un incidente sul piazzale aziendale.
La questione non è nuova visto che, già in passato, sempre la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si era espressa negli stessi termini, ritenendo il datore di lavoro responsabile per non aver formato il lavoratore estero “… in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza numero 14159/2015. In senso conforme, vedi anche Cassazione penale, sez.4, sentenza numero 40605/2013).
Si ricorda che il T.U della sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008, sul quale vedi la nota Conftrasporto prot. LAV08128 del 5 Giugno 2008), prevede degli obblighi precisi per la formazione del personale di lingua straniera, stabilendo:
Cordiali saluti