

Roma, 4 Dicembre 2018
NOR18259
SM
Oggetto: Decreto sicurezza. Conversione in Legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre u.s è stata pubblicata la Legge 132 del 1 dicembre 2018, di conversione del decreto legge 113/2018 (noto anche come “decreto sicurezza”, sul quale vedi anche la circolare Conftrasporto NOR18227 del 12 Ottobre u.s).
Tra le novità inserite, segnaliamo le seguenti:
La conversione in Legge introduce una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 €, nei confronti di “chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la strada con il proprio corpo”; alla stessa sanzione, inoltre, soggiacciono anche i promotori e gli organizzatori del blocco stradale.
Ricordiamo che la norma originaria del decreto aveva già esteso alle attività di blocco, ostruzione o ingombro alla libera circolazione sulle strade ordinarie, la normativa penale prevista dal comma 1, art.1 del d.lgs 66/1948 per le stesse attività svolta su ferrovia (si tratta della reclusione da 1 a 6 anni)
Vengono semplificate le procedure e riviste le sanzioni stabilite dagli artt. 213 e 214 del c.d.s a proposito, rispettivamente, del sequestro del mezzo in vista della successiva confisca e di fermo amministrativo del veicolo.
Per quanto riguarda la procedure di confisca (art.213 c.d.s), la nuova norma prevede:
Rimane confermato che il sequestro cautelare in funzione della confisca, non si applica quando il veicolo appartenga a persone estranee alla violazione amministrativa.
In ordine alla riformulazione della norma sul fermo amministrativo (art.214 c.d.s), la nuova disposizione stabilisce:
Il nuovo art. 215 bis del c.d.s stabilisce che, ogni 6 mesi, i Prefetti devono censire i veicoli giacenti da più di sei mesi presso le depositerie autorizzate, a seguito delle misure di sequestro e fermo o di provvedimenti di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. L’elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura UTG competente per territorio, completo dei dati identificativi dei proprietari dei veicoli risultanti dal PRA. Trascorsi 30 gg senza che il proprietario (o altro soggetto indicato all’art. 196 c.d.s) abbia assunto la custodia del mezzo: i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati; quelli oggetto di confisca definitiva, sono considerati definitivamente confiscati.
Le modifiche apportate all’art. 93 c.d.s, introducono nuove formalità legate alla circolazione in territorio italiano di veicoli immatricolati all’estero. In particolare:
Le sanzioni previste al comma 7 ter dell’art. 93 per la mancanza sul veicolo del predetto documento, prevedono:
Le stesse conseguenze si producono quando il predetto documento manchi su veicoli concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro della U.E o dello S.E.E, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto del codice doganale comunitario.
Sempre in merito ai veicoli con targa estera, da segnalare la prescrizione inserita ai commi 1 e 5 dell’art. 132 c.d.s: trascorso un anno da quando circolano in Italia sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in caso di mancata immatricolazione nel nostro Paese, “l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art. 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’Ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competente autorità dello Stato che li ha rilasciati”. In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria di 712 € a 2848 €, mentre l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione alla motorizzazione.
Viene modificata la normativa sulla responsabilità in solido per le violazioni del c.d.s, alla luce delle modifiche analizzate sulla circolazione dei veicoli con targa estera. In particolare, per quanto concerne l’adempimento previsto dal comma 1 ter art. 93 c.d.s sulla circolazione dei veicoli in locazione e in comodato, è prevista la responsabilità in solido della “persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”
Cordiali saluti