Roma, 3 Gennaio 2019
DVI19004
SM
Oggetto: divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Pubblicazione in G.U e nota esplicativa degli Interni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre u.s è stato pubblicato il decreto del Ministro dei Trasporti del 4.12.2018, sui divieti di circolazione dei mezzi pesanti validi sulle strade extraurbane per il 2019.
Sullo stesso argomento, lo scorso 31 dicembre la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha pubblicato la consueta circolare esplicativa rivolta al personale di Polizia deputato ai controlli su strada.
La circolare ministeriale riporta alcuni dei passaggi più importanti del nuovo provvedimento, i cui contenuti sono stati approfonditi nella nota Conftrasporto DVI18270 del 17 dicembre u.s, alla quale si fa rinvio per gli approfondimenti.
Tra le particolarità del nuovo calendario sulle quali si è soffermato il Ministero dell’Interno, evidenziamo le seguenti:
- l’applicazione ai veicoli eccezionali (anche se non destinati al trasporto di cose) e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, delle agevolazioni orarie e delle esenzioni stabilite dal calendario per la generalità dei trasporti di cose, fatte salve le diverse prescrizioni eventualmente imposte nei titoli autorizzativi (vedi art.1.5 del decreto). In precedenza, per questi trasporti le uniche agevolazioni consentite erano quelle previste dall’art. 8 del dm – calendario 2018;
- le facilitazioni per i veicoli da/verso l’estero e per quelli diretti/provenienti dalle grandi isole, si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto. Ciò vale anche per l’agevolazione prevista dall’art. 13 del d.m per i veicoli diretti/provenienti dal porto di Genova;
- in ordine al trasporto intermodale, oltre all’incremento degli interporti di rilevanza nazionale e dei terminals intermodali che fanno scattare l’anticipo di 4 ore della fine del divieto (art.6.1 del dm), la circolare sottolinea l’ampliamento dell’esenzione prevista per i veicoli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime dell’ecobonus, ottenuto grazie all’abbandono del riferimento al trasporto combinato a vantaggio dell’espressione “trasporti intermodali strada – mare” (vedi nuovo art. 6.2);
- anche per i trasporti combinati (che sono una specie della categoria più generale dei trasporti intermodali), vale la deroga per la circolazione dei trattori isolati di massa superiore alle 7,5 ton prevista all’art. 6.5 del decreto, per effetto della quale essi possono circolare nelle giornate di divieto purché “siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale..”;
- per i veicoli che effettuano servizio di nettezza urbana (compresi quelli in dotazione alle imprese che operano in regime di appalto o concessione per conto delle amministrazioni comunali), il decreto precisa che l’esenzione non si applica al servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento, se diverso da quello di raccolta dei rifiuti;
- per i servizi di fornitura gas, acqua e energia elettrica, l’esenzione si applica anche se la documentazione comprovante l’esercizio dell’attività del servizio pubblico essenziale non è sul mezzo, ferma restando la facoltà di richiederla in un secondo momento;
- riguardo alle autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, gli Interni evidenziano che “come per il passato, si tratta di una serie di situazioni particolari, tassativamente individuate, che devono essere valutate dalle Prefetture UTG che per motivi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, integrano ed ampliano” le esenzioni stabilite dal decreto. L’autorizzazione permette la circolazione con il veicolo carico mentre quella a vuoto deve essere espressamente riportata sul titolo autorizzativo, ed è permessa solo in presenza di lavorazioni a ciclo continuo;
- infine, la circolare si sofferma sulla nuova formulazione dei divieti aggiuntivi per i trasporti di merci pericolose delle classi 1 e 7 dell’A.D.R, per i quali è prevista l’applicazione anche ai veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, fatte salve le deroghe previste dall’art.12.3 in ragione della particolare tenuità del pericolo o dei regimi particolari di trasporto (es merci imballate in quantità limitate o esenti; casi di esenzione parziale o totale individuate nelle specifiche sezioni dell’accordo ADR).
Cordiali saluti.