Roma, 4 Gennaio 2019
CIR19007
SM
Oggetto: modifiche all’art. 193 c.d.s sulle conseguenze legate alla mancanza della copertura r.c.a. Nota del Ministero dell’Interno.
La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, in data 24.12 u.s, ha emanato una circolare sulle modifiche apportate all’art. 193 c.d.s dal recente decreto legge fiscale (d.l 119/2018 convertito con Legge 136/2018 – vedi la nota Conftrasporto FIS18275 del 20 dicembre u.s).
Come si ricorderà, un po’ a sorpresa, il provvedimento è intervenuto sulle conseguenze legate alla circolazione con veicolo privo di regolare copertura r.c.a, previste all’art. 193 c.d.s, tramite:
- l’inserimento di un nuovo comma, il 2 bis, che punisce la recidività nel biennio, con:
- il raddoppio della sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 (per cui, si dovrà pagare una somma da 1736,00 € a 6942,00 €);
- la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
- la decurtazione di cinque punti dalla patente.
Inoltre, sempre in caso di recidiva, il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio assicurativo per almeno 6 mesi non comporta più l’immediata restituzione del veicolo all’interessato, visto che quest’ultimo viene comunque sottoposto a fermo amministrativo per 45 gg a partire dal pagamento della sanzione. Se il conducente è anche il proprietario del mezzo, la restituzione è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro e il successivo fermo, se ricorrenti.
- La modifica del comma 3 per cui, quando la copertura assicurativa venga riattivata entro 30 gg dalla scadenza (ovvero 15 gg dal termine di cui all’art. 1901, comma 2 del codice civile, nel quale la copertura – nonostante la scadenza – è ancora operativa) oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo entro 30 gg dalla contestazione della violazione, la sanzione pecuniaria non è più ridotta di ¾ ma soltanto della metà. Inoltre, anche in questo caso scatta la decurtazione di 5 punti dalla patente
Su queste novità il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti, tra i quali segnaliamo i seguenti:
- Le modifiche prima descritte scatteranno solo per le infrazioni commesse dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18 dicembre u.s), escludendo invece quelle antecedenti anche se definite dopo tale data. Per cui, per far scattare l’ipotesi di recidiva sopra descritta, sia la prima che la seconda infrazione dell’art. 193, comma 2 del c.d.s, dovranno essere state compiute dal 18 dicembre u.s;
- La recidiva presuppone la definitività dell’accertamento della prima violazione in materia di circolazione senza copertura r.c.a (art.193, comma 2 c.d.s), realizzatasi mediante il pagamento della sanzione (anche in forma scontata) oppure, viceversa, a seguito del mancato pagamento nei termini senza che, nel frattempo, il verbale sia stato impugnato o, infine, in virtù del rigetto del ricorso con provvedimento definitivo. La verifica della recidività sarà agevolata grazie alla novità, introdotta sempre dal decreto fiscale, della decurtazione di 5 punti dalla patente del trasgressore, applicabile sin dalla prima infrazione inerente l’obbligo di copertura r.c.a; ciò, infatti, “può essere sicuro indice della presenza di una precedente violazione definita e consentire, solo sulla base di tale risultanza, l’applicazione delle conseguenze previste per la recidiva direttamente al momento dell’accertamento della seconda violazione”. L’agente potrà ritirare immediatamente la patente (ai fini della successiva sospensione) solo se ha certezza che, nel biennio precedente, lo stesso soggetto ha commesso una violazione identica già definita; diversamente, non si potrà procedere al ritiro immediato e la sospensione sarà disposta dalla Prefettura a seguito della segnalazione dell’organo accertatore.
- Per quanto riguarda il fermo del veicolo per 45 gg, scatta da quando l’interessato ha provveduto a pagare la sanzione pecuniaria e a riattivare la copertura r.c.a per almeno 6 mesi;
- La sottrazione di 5 punti dalla patente del trasgressore opera anche in assenza di recidiva e, in particolare, quando il trasgressore usufruisca della facilitazione prevista al comma 3 dell’art. 193 c.d.s (pagando la metà della sanzione entro 30 gg dalla scadenza della copertura assicurativa o provvedendo alla demolizione e alla radiazione del mezzo entro 30 gg dalla contestazione), e nei casi di circolazione con certificato di assicurazione falso o contraffatto.
Cordiali saluti.