

Roma, 10 Gennaio 2018
LAV19016
SM
Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Scadenza del 31 Gennaio.
Entro il 31 Gennaio p.v, le imprese con almeno 15 dipendenti devono procedere all’invio telematico del Prospetto informativo disabili, con la situazione occupazionale al 31 Dicembre u.s, per le finalità previste dalla Legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Dall’adempimento rimangono escluse le imprese che, rispetto all’ultimo invio, non abbiano registrato cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, ricordiamo che l’art. 5, comma 2 della Legge 68/1999 (anche dopo le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 151/2015), permette di determinare la base occupazionale utile ai fini dell’obbligo in esame, escludendo il personale viaggiante.
Appare utile evidenziare che, ai sensi dell’art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l’obbligo di assunzione in esame scatta secondo le modalità di seguito riportate:
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NUMERO DIPENDENTI, ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE |
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Fino a 14 dipendenti |
NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI |
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Da 15 a 35 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE |
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Da 36 a 50 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI |
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Oltre i 50 dipendenti |
OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI |
Ricordiamo che al raggiungimento delle soglie minime, l’impresa ha 60 gg di tempo per inoltrare la richiesta di assunzione di disabili agli uffici del lavoro competenti.
La comunicazione telematica del Prospetto avviene secondo le seguenti modalità:
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che, fino a prova di falso, fa fede dell’esatto adempimento dell’obbligo.
Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, stabilita dall’art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: si tratta della sanzione di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro, al seguente link:
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
Cordiali saluti.