

Roma, 11 Gennaio 2019
CIR19018
SM
Oggetto: decreto sicurezza. Nota del Ministero dell’Interno sulle novità in materia di blocco stradale e di circolazione di veicoli stranieri in Italia.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare del 10 gennaio u.s, sulle novità introdotte dal decreto sicurezza in materia di inasprimento delle sanzioni previste per i blocchi stradali e di guida di veicoli con targa estera (vedi la nota Conftrasporto NOR18259 del 4 dicembre 2018).
Il documento, nella parte degli allegati, descrive analiticamente le nuove disposizioni, fornendo agli operatori di Polizia i primi chiarimenti utili per l’applicazione pratica.
Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento ministeriale, di seguito si riporta una sintesi dei chiarimenti più importanti.
Il decreto è intervenuto sul d.lgs 66/1948:
Per entrambe queste ipotesi, viene chiarito che ai fini della sussistenza del reato, la condotta deve essere svolta “su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade”. Ciò anche in considerazione del fatto che lo scopo della norma è quello di “garantire la libera e sicura circolazione sulle strade”.
Per quanto concerne la prima fattispecie, tra gli oggetti idonei ad ostruire o ingombrare la strada , rientrano anche i “veicoli lasciati in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli”; peraltro, occorre dimostrare che la sosta irregolare del mezzo è stata “alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall’esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito”. In base all’art. 213, comma 4 c.d.s (come modificato dal dl 113/2018), il mezzo utilizzato per ostacolare la circolazione potrà essere sequestrato e confiscato e, a tal fine, viene affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido presente che non può rifiutarla.
In merito alla seconda ipotesi, il comportamento è punibile per il semplice fatto di impedire, con il proprio corpo, la libera circolazione su strada ordinaria a prescindere dalle motivazioni alla base del gesto. Se ciò si verifica nell’ambito di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la stessa sanzione scatta anche per i promotori e gli organizzatori, ai quali la violazione è contestata immediatamente (se presenti) oppure in via differita con l’invio dei verbali a domicilio nei termini previsti dalla legge 689/1981.
La circolazione dei veicoli stranieri in Italia è stata oggetto di nuove limitazioni, a seguito della modifica degli artt. 93 e 132 del c.d.s
In particolare, per quanto concerne le nuove disposizioni dell’art. 93:
Per entrambe queste deroghe, il conducente deve avere a bordo del mezzo “un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza, di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente”.
Sulle novità di questo articolo, tra le precisazioni del Ministero dell’Interno, evidenziamo:
Attenzione: tra gli ambiti in corso di approfondimento (par.13 circolare), al punto 13.8 vi è quello del “Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero altra sede effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto italiana per attività di trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc..) residente in Italia (ai sensi e con i limiti dell’art. 84 c.d.s)”; per cui, ad oggi questa fattispecie non comporta sanzioni ma, comunque, gli Interni stanno approfondendo la materia e si sono riservati di fornire ulteriori istruzioni.
Diversamente dalla locazione senza conducente, la deroga prevista per il comodato opera solo per i mezzi concessi a persona fisica (non giuridica, quindi) residente, che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l’impresa intestataria straniera priva in Italia di sede secondaria o effettiva;
Per quanto concerne il documento che deve trovarsi a bordo per far scattare le deroghe, è sufficiente “qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato) e la durata della disponibilità del veicolo”. Il documento deve riportare le generalità dell’impresa locataria e deve sempre tenersi a bordo durante la circolazione del mezzo, per essere esibito a richiesta durante un controllo su strada. E’ consentita l’esibizione in copia purché abbia data certa da provare in originale, e in formato digitale (a condizione, in quest’ultimo caso, che l’atto sia firmato digitalmente ed abbia data certificata o certificabile digitalmente).
In ordine alla data certa, risulta necessaria solo nei casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate; pertanto, se la scrittura privata ha la sottoscrizione autenticata, la data dell’autentica della sottoscrizione costituisce data certa. In assenza di autentica, la data certa può risultare dalla registrazione dell’atto all’Ufficio del registro o dall’apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti a mezzo posta. In ogni caso, la prova della data certa può essere fornita dall’interessato con qualsiasi altro mezzo ma, in tal caso, verrà liberamente valutata dall’organo di Polizia che visiona l’atto.
In assenza del documento in esame, la disponibilità del veicolo è sempre in capo al conducente che, pertanto, sarà considerato responsabile in solido degli illeciti di cui ai commi 7 bis art. 93 c.d.s (se non riesce a provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla conduzione, perché sta guidando un veicolo con targa estera pur essendo residente in Italia da più di 60 gg) e 7 ter (per non aver a bordo del mezzo il documento per le esenzioni).
Da evidenziare che per entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’art.93 c.d.s, trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, la sanzioni pecuniarie dei commi 7 bis e 7 ter dell’art 93 devono essere pagate immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, in applicazione dell’art. 207 c.d.s.
Peraltro, anche in caso di pagamento immediato o di cauzione prestata:
In merito alla modifica dell’art. 132 c.d.s, la nuova disposizione prevede che trascorso un anno da quando il veicolo con targa estera circola in Italia sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in caso di mancata immatricolazione nel nostro Paese, “l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art. 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’Ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competente autorità dello Stato che li ha rilasciati”. In caso di violazione, il comma 5 prevede una sanzione pecuniaria di 712 € a 2848 €, mentre l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione alla motorizzazione.
Dalla combinazione delle modifiche agli art. 93 e 132, il quadro che ne scaturisce è il seguente:
Infine, il decreto ha modificato anche l’art. 196 sulla responsabilità in solido per le violazioni del c.d.s, stabilendo in particolare (per le violazioni dei commi 1 bis, 1 ter dell’art 93 e 132 c.d.s) la responsabilità in solido della “persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.” Tuttavia, come già scritto, se al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.
Inoltre, la modifica dell’art. 196 prevede altresì che nella locazione senza conducente risponde in solido il locatario, mentre in quelle che comportano una variazione temporanea della disponibilità del mezzo (ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis) risponde l’intestatario temporaneo del veicolo. Tuttavia, queste responsabilità in solido sono attivabili solo in presenza delle annotazioni risultanti dai documenti di circolazione o nell’archivio nazionale dei veicoli; diversamente “si continua a considerare obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall’Archivio nazionale dei veicoli”.
Cordiali saluti.