

Roma, 17 Gennaio 2019
FIS19022
SM
Oggetto: Legge di bilancio 2019. Commento alle principali disposizioni.
Nel far seguito alla circolare Conftrasporto FIS19001, in cui sono state commentate le disposizioni della legge di bilancio 2019 di più stretto interesse per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, riportiamo di seguito una sintesi degli altri interventi previsti nella predetta legge (Legge 145 del 30.12.2018 che, ricordiamo, è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018).
Il regime forfetario (previsto dall’art.1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014), viene esteso a tutti i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro. Inoltre, il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d'imposta precedente, diviene l'unico requisito di accesso (vengono infatti eliminati i precedenti limiti relativi al costo dei beni strumentali – 20.000 euro – e alle spese per prestazioni di lavoro – 5.000 euro). In caso di svolgimento di più attività, la soglia di 65.000 euro è riferita alla somma dei ricavi e compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Sono state apportate modifiche anche alle cause di esclusione. In particolare, quella della lettera d) prevede ora che il regime in esame non può essere adottato da coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
Viene inoltre stabilito che, ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime, non si tiene conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.
L'imposta sostitutiva, pari al 20%, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (il regime fiscale delle perdite sarà quello disposto dall'articolo 8 del Tuir). Sono previsti dei casi di esclusione (persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA, ecc..)
Viene esteso alle imprese individuali (in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che non prevede limitazioni temporali.
Di conseguenza, l'ammontare delle perdite riportabili rimane fissato al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell'impresa, per poi passare all'80% dopo il terzo anno; il riporto rimane limitato al solo reddito d'impresa.
In via transitoria, limitatamente alle imprese in contabilità semplificata, è stato previsto che le perdite maturate:
A decorrere dal 2019, per le società di capitali viene introdotta una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione. In particolare, il comma 28 dispone la riduzione dell'aliquota IRES al 15 per cento per la quota di utili accantonati a riserve (diverse da quelle che si considerano non disponibili), reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione (per il 2019, rilevano gli utili accantonati nell'esercizio 2018).
E’ stato prorogato l’iper ammortamento (che, com’è noto, consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0), con un ulteriore incremento del beneficio. Ricordiamo che, tra gli interventi agevolabili con questa misura (riportati nell’allegato a della legge 232/2016), rientrano quelli inquadrabili nella logistica 4.0 (carrelli elevatori interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica; magazzini autoportanti; magazzini automatizzati interconnessi; ecc..)
La proroga è stata prevista per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 61 stabilisce le percentuali di maggiorazione del costo, pari al:
Per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, il comma 62 ha prorogato la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software), funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016.
Sono stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui al suddetto allegato B), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
E’ stata soppressa la disposizione contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che prevedeva la deduzione Irap di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sono stati introdotti aumenti rilevanti delle sanzioni legate alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la seguente misura percentuale:
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Su questi incrementi, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare 2/2019 del 14 Gennaio, in cui ha stabilito che essi si applicano alle condotte realizzatesi a partire dal 1 Gennaio 2019; ciò tenuto conto che nelle condotte a carattere permanente, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il momento della realizzazione coincide con quello “..in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà oggetto dei nuovi importi sanzionatori).”.
Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per gli anni 2019 e 2020 (nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna annualità), misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L'intervento ripropone in termini analoghi, una misura già prevista dalla legge di stabilità per il 2018 (art. 1, commi 893 e 894 legge 205/2017)
Destinatari dell'incentivo sono coloro che non hanno compiuto 35 anni, ovvero soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Nel caso dei giovani fino a 35 anni, le misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato, entro il limite massimo di euro 8.060 su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).
Vengono prorogati per il 2019 sia il congedo obbligatorio per il padre (di cui viene anche elevata la durata a 5 giorni), e il congedo facoltativo per un ulteriore giorno, in sostituzione della madre.
Viene introdotta la facoltà per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Viene modificato l'articolo 8 del decreto Genova (decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130), estendendo la platea di imprese eleggibili e il periodo di imposta di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive della Zona Franca Urbana, istituita dalla medesima legge nel territorio della Città metropolitana di Genova (che ora ricomprende anche il 2019).
Viene inoltre riconosciuta l'agevolazione alle imprese che avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 2019 ma, in questo caso, solo per il primo anno di attività.
Cordiali saluti.