

Roma, 21 Gennaio 2019
CIR19024
SM
Oggetto: aspetti operativi dei riposi settimanali e della settimana lavorativa del conducente. Nota Ministero dell’Interno.
Con una nota del 15 Gennaio u.s, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in presenza di periodi di guida giornalieri inferiori alle 9 ore complessive, è del tutto legittimo che si arrivi “a svolgere un numero di attività di guida superiori a sei nell’arco della settimana”.
Il dubbio era sorto in quanto l’art. 8, comma 6, del Regolamento europeo n. 561/2006 prescrive che “il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo”. D’altro canto – ha evidenziato il Ministero – la definizione di “periodo di guida” contenuta alla lettera “q” dell’art.4 del Regolamento, prevede che lo stesso possa essere “ininterrotto o frammentato”.
Pertanto, dopo aver confermato che il riposo giornaliero debba avere obbligatoriamente inizio dopo 9 ore di guida (ovvero 10, due volte a settimana), anche se frammentate, il Ministero ha aggiunto che “il lavoratore può decidere di iniziare il riposo giornaliero anche prima delle nove ore; solo in questa ipotesi, si arriverebbe a svolgere un numero di attività di guida superiore a sei nell’arco della settimana. Tuttavia, in questo modo le ore di guida settimanali sarebbero minori rispetto a quelle consentite".
Cordiali saluti.