

Roma, 29 Gennaio 2018
FIS19034
SM
Oggetto: Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, prevista dall’art. 1 del decreto fiscale (d.l 119/2018, convertito con legge 136/2018, sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS18275 del 20 dicembre 2018).
La misura interessa i processi verbali consegnati entro il 24 Ottobre u.s per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributo previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap e Iva.
Il contribuente che decide di definire in maniera agevolata il processo verbale deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d'imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell'accertamento. Per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei Pvc definibili, i termini per l'accertamento sono prorogati di due anni, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione.
Inoltre, possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto del processo verbale che si intende definire,anche se, per le eventuali successive attività di controllo, la dichiarazione non presentata è comunque considerata omessa. Infine, sono definibili anche le violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi.
La definizione agevolata si perfeziona mediante presentazione di apposita dichiarazione e pagamento delle imposte, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019. In particolare, il versamento delle somme può essere rateizzato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive, sulle quali sono dovute gli interessi, vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per le somme dovute non è possibile fruire della compensazione e il versamento va effettuato con apposito modello F24 utilizzando i codici tributo individuati con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 gennaio 2019.
Cordiali saluti