

Roma, 05 Febbraio 2019
FIS19043
SM
Oggetto: Fisco. Varie
Indici sintetici di affidabilità. Modelli e istruzioni. Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019.
Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, sono stati approvati e pubblicati i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo d'imposta 2018, i quali confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019 per prendere il posto degli studi di settore.
Come noto, gli Isa sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.
Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più "affidabili" avranno accesso a importanti benefici premiali come, per esempio, l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti fissati, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.
Per quanto concerne l’autotrasporto di merci, ricordiamo che l’ISA settoriale è denominato “AG68U” ed è stato approvato con decreto del Ministero dell’Economia del 23.3.2018 (vedi la circola Conftrasporto FIS18098 del 17 Aprile 2018).
Ulteriori informazioni sugli ISA, con i modelli, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delel Entrate, al link seguente:
Locazioni immobili strumentali – Indennizzo – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 30 gennaio 2019
Con la risposta n. 16 del 29 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, a fini di IVA e dell'imposta di registro, dell'indennizzo corrisposto in presenza di un contratto di locazione.
Il caso riguarda una società che conduce in locazione un immobile strumentale il cui canone era divenuto inadeguato dal proprietario. A seguito di trattativa, veniva stipulato un nuovo contratto di locazione con un canone di poco superiore ma, contestualmente, veniva firmata una scrittura privata dove la società locataria si impegnava a pagare una certa somma a titolo di indennizzo per il mancato guadagno.
Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che sull'indennità concordata tra le parti contrattuali non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto, per mancanza del presupposto oggettivo dell'imposta. La somma, che assolve solo una funzione indennitaria, è assoggettata tuttavia ad imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota del 3%.
L'Agenzia infine, richiamando il precedente documento di prassi n. 33/E/2006, ha precisato il corretto trattamento da applicare nell'ipotesi di cessione del contratto di locazione. In particolare, se il soggetto locatario decide di cedere il contratto di locazione dietro pagamento di un corrispettivo, l'operazione di cessione rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e viene qualificata come prestazione di servizi, applicandosi l'aliquota IVA ordinaria.
Cordiali saluti.