

Roma, 19 Febbraio 2019
FIS19055
SM
Oggetto: Fisco. Varie
Buoni pasto – Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 12 febbraio 2019
Con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sul trattamento fiscale dell'utilizzo cumulato dei buoni pasto. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (rispettivamente 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici), non ha alcuna rilevanza il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto stabilito dal D.M. n. 122 del 7 giugno 2017. Pertanto, il datore di lavoro deve verificare il rispetto dei predetti limiti di esenzione, facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.
Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2019.
Con Provvedimento del 15 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito le modalità con cui il Fisco mette preventivamente a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, elementi e informazioni dai quali risultano redditi, di varie tipologie, omessi o dichiarati soltanto in parte.
L'Amministrazione finanziaria invierà le anomalie riscontrate al contribuente via Pec o per posta ordinaria; a sua volta, il destinatario della comunicazione potrà chiedere, direttamente o tramite intermediario, ulteriori elementi o segnalare fatti e circostanze sconosciuti al Fisco, seguendo le indicazioni della comunicazione stessa. Se, invece, il contribuente ritiene corretta la segnalazione di anomalia ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, potrà regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso.
Cordiali saluti