Roma, 22 Febbraio 2019
NOR19058
SM
Oggetto: Codice della crisi d’impresa. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 Febbraio 2019 è stato pubblicato il d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, dal titolo “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155”, che entrerà in vigore dal 15 Agosto 2020.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, segnaliamo le seguenti:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei (ad. es. Francia e Spagna), al fine di evitare il discredito sociale, anche personale, che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Cordiali saluti.