

Roma, 26 Febbraio 2019
NOR19063
SM
Oggetto: Lavoro. Validità dell’accordo sindacale/autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro all’uso di impianti audiovisivi o similari, in caso di modifiche societarie.
Con lettera circolare n. 1881 del 25 Febbraio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha affrontato il tema della validità degli accordi sindacali (o, in mancanza, delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo Ispettorato) all’uso in azienda di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore, in presenza di processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda).
L’INL ha ritenuto che gli accordi/autorizzazioni rilasciate prima della modifica dell’assetto proprietario aziendale conservano efficacia anche con la nuova proprietà, a condizione che:
Peraltro, allo scopo di permettere eventuali verifiche ispettive, la nota ritiene opportuno che, nella fattispecie in esame, il soggetto subentrante:
Diversamente, qualora il cambio di proprietà abbia determinato la modifica dei presupposti alla base della precedente installazione, il subentrante dovrà avviare nuovamente le procedure stabilite dal citato art. 4 della Legge 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.
Cordiali saluti.