

Roma, 28 Febbraio 2019
INT19068
SM
Oggetto: Brexit. Riflessi in ambito doganale. Documentazione dell’Agenzia delle Dogane.
Con l’avvicinarsi dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (attualmente, prevista per il 29 Marzo p.v), e stante il perdurare dell’incertezza sulle condizioni con cui tale uscita sarà realizzata, l’Agenzia delle Dogane ha emanato due documenti in cui riepiloga le formalità doganali che gli operatori italiani dovranno affrontare nell’ipotesi di “hard brexit”, quindi di uscita senza regole.
La documentazione è disponibile direttamente nella apposita area del sito dell’Agenzia delle Dogane (https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit), e consiste in due linee guida, relative:
Il primo documento (datato 22 Febbraio), prevede che l’uscita senza regole farebbe scattare l’obbligo di dichiarazione doganale sugli scambi di vino, birra e altre bevande alcoliche tra Italia e Regno Unito; infatti, le operazioni che oggi vengono svolte in regime sospensivo da accise diventerebbero import – export a tutti gli effetti, con i conseguenti adempimenti di carattere formale nei confronti delle imprese. In particolare, le spedizioni dall’Italia al Regno Unito non costituirebbero più operazioni intra – UE, bensì darebbero vista ad un’esportazione verso un paese terzo, con conseguente obbligo dell’operatore italiano di trasmettere la dichiarazione doganale all’ufficio doganale di esportazione.
Il secondo documento (datato 26 Febbraio) affronta le conseguenza della Brexit sugli scambi commerciali UE/UK, ed evidenzia che dal punto di vista giuridico, a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito (e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK), non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari; esse, invece, costituiranno rispettivamente, “importazioni” ed “esportazioni” e, come tali, saranno assoggettate all’applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.
Pertanto:
Per dette operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo – ove richiesto – di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA.
Di conseguenza:
Per le merci in uscita dall’Italia poco prima del 29 Marzo e che giungano a destinazione una volta scattata la Brexit, l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia; tuttavia, l’operatore economico nazionale dovrebbe essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito). Si tratta tuttavia di uno scenario totalmente inesplorato e connotato dalla massima incertezza, ragione per cui l’Agenzia consiglia agli operatori di anticipare queste spedizioni (affinché arrivino in GB prima del 29 Marzo), o di posticiparle a Brexit avvenuta.
Quanto ai titoli amministrativi utili per eseguire il trasporto, anche qui ci troviamo davanti ad un’incertezza massima che, ci auguriamo, venga risolta a breve. Infatti, ad oggi non è ancora chiaro con quali abilitazioni i trasportatori europei potranno entrare in Gran Bretagna (e, viceversa, in Europa per i trasportatori inglesi). La Commissione europea ha presentato una regolamentazione di carattere transitorio (valida fino al 31 dicembre di quest’anno) che riconoscerebbe il diritto dei trasportatori britannici a circolare liberamente all’interno della U.E, a condizione che la Gran Bretagna faccia altrettanto al suo interno. Ovviamente, i possessori di autorizzazioni CEMT (poiché il Regno Unito fa parte della CEMT) potranno continuare ad usarle anche dopo la Brexit.
Ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena ci saranno novità di rilievo.
Cordiali saluti