Roma, 11 Marzo 2019
NOR19077
SM
Oggetto: prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle misure in materia di autoveicoli per il trasporto persone e di installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, previste dalla legge di Bilancio 2019,
Com’è noto, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30.12.2018, sulla quale vedi la nota Conftrasporto FIS19001 del 2 Gennaio u.s), ha previsto una serie di incentivi e di penalizzazioni legate all’acquisto di autovetture di categoria M1, rappresentate:
- dalla cd ecotassa, ovvero da un’imposizione prevista per gli acquisti (anche in locazione finanziaria) e le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di CO2 per chilometro, parametrata al livello delle emissioni e variabile da un minimo di euro 1.100 (auto con emissioni tra 161 e 175 grammi CO2/Km) fino ad euro 2.500 per le auto con emissioni superiori a 250 grammi di CO2/Km :
- da un contributo (corrisposto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo finale) per chi immatricola, sempre dal 1 Marzo 2019 al 31.12.2012 (anche in locazione finanziaria), un’autovettura nuova di prezzo ufficiale inferiore a 50.000 € (Iva esclusa). L’importo dell’agevolazione ammonta ad euro 6.000 (per emissioni pari o inferiori a 20 grammi) e ad euro 2.500 (per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro), purché contestualmente venga rottamato un veicolo della stessa categoria, di classe ambientale Euro 1, 2, 3 o 4. In assenza della rottamazione, l’importo scende, rispettivamente, a 4.000 € e a 1.500 €.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.32 del 28 febbraio u.s, ha fornito alcuni chiarimenti su entrambe queste misure, ed in particolare:
- sulla prima, sia l'acquisto che l'immatricolazione del veicolo devono entrambe intervenire nell'arco temporale individuato dalla legge (1 Marzo 2019 – 31.12.2021), per cui l'imposta non è dovuta per i contratti conclusi fino al 28 febbraio 2019. Il versamento è effettuato tramite F24, da parte dell’acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso; a questo proposito, con la Risoluzione n. 31 del 26 Febbraio u.s, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “3500”, denominato “Ecotassa – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km – articolo 1, comma 1042, della legge 145 del 2018”.
- sul contributo per l’acquisto di veicoli meno inquinanti:
- è rimborsato al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, le quali provvedono poi a recuperarlo sotto forma di credito d’imposta;
- in presenza di prezzo espresso in valuta diversa dall’euro, al fine di verificare il rispetto della soglia limite di 50.000 € (Iva esclusa) si potrà tener conto del cambio valute estere accertato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nel mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura;
- nell’ipotesi di rottamazione contestuale, il venditore, unitamente alla copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, o, in sostituzione, la copia dell'estratto cronologico e dell'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione;
- qualora il venditore non avvi a rottamazione o non chieda la cancellazione per demolizione del veicolo usato, la previsione del "non riconoscimento del contributo" è da intendersi nel senso che, per quanto di competenza, l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito di imposta.
Inoltre, sempre la Legge di Bilancio 2019 prevede – sempre per il periodo 1 Marzo u.s – 31.12.2021 – una detrazione fiscale per le spese documentate per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (comma 1039 art. 1 legge 145/2019). La detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. L’Agenzia ha precisato che l'ambito applicativo va inteso in senso ampio, visto che la norma si riferisce genericamente ai "contribuenti" senza porre nessun vincolo soggettivo; pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che sostengano le spese per gli interventi agevolabili, quando queste ultime siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l'immobile o l'area in base a titolo idoneo.
Cordiali saluti.