Roma, 15 Marzo 2019
NOR19087
SM
Oggetto: Codice della crisi d’impresa. Modifiche ad alcune disposizioni del codice civile.
Torniamo ad occuparci del nuovo codice della crisi d’impresa (d.lgs n.14 del 12 Gennaio 2019, – d’ora in avanti “codice”, commentato con la circolare Conftrasporto NOR19058 del 23 Febbraio u.s), per segnalare alcune disposizioni di modifica del codice civile che, contrariamente alle restanti disposizioni del menzionato decreto, saranno in vigore dal 16 Marzo p.v. (mentre, tranne alcune eccezioni, le disposizioni del codice d’impresa saranno a regime dal 15 Agosto 2020).
Le norme in vigore dal 16 Marzo, riguardano tra l’altro:
- La responsabilità degli amministratori delle s.r.l. L’art. 378 del codice modifica l’art. 2476 del codice civile inserendo un nuovo periodo dopo il quinto comma, il quale prevede che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”..
Sempre l’art. 378 modifica la disposizione dell’art. 2486 c.c., sui criteri per la determinazione del danno dovuto dagli amministratori delle società di capitali, in caso di accertamento delle responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”;
- La nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. L’art. 379 del codice interviene sull’art. 2477 del codice civile, prevedendo che questa nomina diventi obbligatoria quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno di questi limiti.
Sempre questa norma integra il quinto comma dell’art. 2477, stabilendo che in caso di superamento di questi limiti, qualora l’assemblea che approva il bilancio non provveda a nominare l’organo di controllo o il revisore entro 30 gg, alla stessa possa procedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o (novità) su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Infine, il comma 3 dell’art. 379 dà tempo fino al 16 Dicembre 2019 alle s.r.l e alle società cooperative costituite alla data del 16 Marzo, per procedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore in presenza dei requisiti prima descritti, e per effettuare – se necessarie – le conseguenti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
- Assetto organizzativo. L’art. 375 del codice modifica in “Gestione d’impresa” la rubrica dell’art 2086 c.c. , aggiungendo un nuovo comma dopo il primo, in cui prevede che “L’'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Cordiali saluti