

Roma, 25 Marzo 2019
EUR19097
SM
Oggetto: Brexit. Differimento dei termini per l’uscita del Regno Unito dalla U.E; Regolamento U.E contenente misure transitorie per i trasportatori della Gran Bretagna.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 Marzo u.s (L.80), è stata pubblicata la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio Europeo (adottata d’intesa con il Regno Unito), che differisce i termini della cd Brexit che, a questo punto, è certo non avverrà più il 29 Marzo p.v.
In particolare, sono state fissate due scadenze diverse a seconda se, entro il 29 Marzo p.v, la Camera dei Comuni approvi o meno l’accordo di recesso licenziato dal Consiglio U.E il 25 Novembre 2018. Le nuove date individuate per la Brexit, sono il:
Per disciplinare i trasporti dei vettori britannici nell’area U.E durante la fase transitoria e in mancanza di un accordo di recesso (comunque non oltre il 31 Dicembre p.v), il Consiglio ha dato notizia sul proprio sito internet (www.consilium.europa.eu) dell’approvazione di un Regolamento che, nel presupposto della parità di trattamento che il Regno Unito deve garantire ai vettori europei nel suo territorio, prevede per i trasportatori d’Oltremanica:
Per garantire la parità di trattamento dei vettori U.E quando eseguono trasporti in territorio britannico, l’art. 7 stabilisce il principio dell’equivalenza dei diritti: pertanto, laddove la Commissione U.E riscontrasse una discriminazione – in diritto o in fatto – ai danni dei trasportatori comunitari, essa – “senza indugi e al fine di ripristinare l’equivalenza” – potrà adottare una serie di contromisure fino a quella più estrema di sospendere le regole di favore prima descritte.
Infine, l’art. 9 garantisce l’applicazione del Regolamento U.E 1072/2009 anche alla parte di percorso sul territorio dello Stato membro di carico e scarico; ciò al fine di garantire che gli operatori dell’Unione possano effettuare operazioni “paese – terzo” verso o dal Regno Unito.
Cordiali saluti.