

Roma, 29 marzo 2019
NOR19102
MQ
Oggetto: Albo Autotrasporto e REN. Aggiornamento della procedura e nuove istruzioni nei casi di variazione di trasferimento della sede legale dell’impresa.
Con circolare n. 1 del 29 marzo 2019, a firma del Capo Dipartimento, la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha aggiornato la procedura relativa all’operazione di trasferimento della sede legale di un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori ed al REN da una provincia ad un’altra, fornendo a tutti gli uffici motorizzazione le necessarie istruzioni.
Ciò in quanto la procedura attuale ha evidenziato difficoltà a concludere l’operazione in tempi brevi, oltre a delle problematiche legate al fatto che la motorizzazione della provincia di partenza cancella l’impresa (dall’Albo e a volte anche dal REN) prima ancora che la UMC di destinazione possa procedere alla sua nuova iscrizione.
Con la nuova procedura – alla cui attenta lettura si rimandano gli interessati – viene precisato che tutta l’operazione di trasferimento va fatta tempestivamente a partire da quando la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.
Da quel momento, l’impresa (o la sua Agenzia pratiche auto) invia la comunicazione di avvenuto trasferimento sede (modello allegato C, alla circolare ministeriale n. 4 del 24 luglio 2015) sia alla Motorizzazione di partenza, sia a quella di destinazione.
La UMC di partenza, ricevuta la comunicazione, verifica la correttezza dei dati e dei requisiti dell’impresa iscritta, l’avvenuto cambio di sede legale nel registro imprese e procede con l’avvio della nuova procedura informatica di trasferimento alla UMC della nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.
La UMC di destinazione, ricevuta telematicamente la notizia dell’avvenuto ambio di competenze, provvede ad attribuire all’impresa un nuovo numero di Albo (aggiornandone i dati nel sistema informatico: indirizzo sede, nuova CCIAA di riferimento ed eventualmente anche quelli relativi allo stabilimento, qualora richiesti dall’impresa nella comunicazione), mentre il numero di REN rimane identico, posto che la sua numerazione è unica e nazionale.
La circolare precisa infine che il trasferimento di competenze, da una UMC ad un’altra, non necessita l’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore posseduti dall’impresa.
Nel link sottoindicato si riporta la circolare DGTSI n. 1 del 29 marzo 2019.
Cordiali saluti