

Roma, 3 Maggio 2019
NOR19141
SM
Oggetto: Decreto crescita. Altre disposizioni di interesse delle imprese.
Dopo una prima ricognizione delle norme del decreto crescita che toccano più da vicino le imprese di autotrasporto (sulla quale si rinvia alla lettura della circolare Conftrasporto NOR19139 del 2 Maggio u.s), di seguito riportiamo una breve analisi delle altre disposizioni di maggior interesse inserite nel provvedimento.
L’art. 2 rivede la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, con la soppressione della disciplina che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art.1, commi da 28 a 34 della Legge 145/2018).
In sostituzione, le nuove disposizioni stabiliscono l’applicazione di un’aliquota Ires più bassa, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelli di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, secondo le seguenti percentuali:
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ANNO |
ALIQUOTA |
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2019 |
22,5% |
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2020 |
21,5% |
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2021 |
21% |
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Dal 2022 |
20,5% |
Queste novità si applicano anche agli imprenditori individuali e alle società di persona (snc/s.a.s) in regime di contabilità ordinaria.
A seguito della modifica dell’art.1, comma 69 della Legge 190/2014, a partire dal 1 Gennaio 2019 i datori di lavoro in regime fiscale forfetario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti ad operare e a versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973.
La novità fa seguito a quelle già introdotte per i forfettari dall’ultima Legge di Bilancio, con l’ampliamento della platea dei destinatari (che ora è formata dagli imprenditori/professionisti con ricavi/compensi, percepiti nell’anno precedente, fino a 65 mila euro) e l’eliminazione degli ulteriori requisiti richiesti dalle precedenti normative in tema.
Pertanto, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, il datore di lavoro in regime forfettario opera come sostituto d’imposta: in particolare, poiché la disposizione ha effetto retroattivo dal 1 Gennaio u.s, per le retribuzioni corrisposte da quella data e fino al 30 Aprile u.s, il datore dovrà trattenere l’ammontare delle ritenute in tre rate mensili di pari importo, a partire dalle retribuzioni del mese di Agosto p.v (terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto crescita), con versamento da compiere entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Sempre su questo tema, l’art. 6 comma 3 del decreto interviene sull’art.1, coma 21 della Legge di Bilancio 2019, obbligando ad effettuare la ritenuta in argomento anche agli imprenditori che applicheranno la flat tax.
La fatturazione elettronica viene estesa anche ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, disciplinati con DM del 24.12.1993, ferme restando le esclusioni stabilite dalla normativa italiana tra le quali quella per i contribuenti forfetari/minimi.
Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, detterà le disposizioni tecniche per l’operatività della norma.
Gli Enti locali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate (anche tributarie), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017 dai medesimi enti o dai rispettivi concessionari alla riscossione. A tal fine, nei rispettivi provvedimenti (da adottare entro 60 gg dall’entrata in vigore del decreto crescita – quindi entro il 30 giugno p.v), gli enti dovranno specificare una serie di informazioni (numero di rate e relativa scadenza – non oltre il 30.9.2021; modalità di accesso alla definizione agevolata; ecc..).
Sono stati riscritti i commi dal 125 al 129 dell’art.1 della legge 124/2017, sugli obblighi di pubblicità /trasparenza richiesti ai percettori di contributi pubblici.
In particolare:
Secondo il comma 125 quinquies, gli obblighi di comunicazione non riguardano gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio o, per le imprese non obbligate a redigerla, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Tenuto conto dell’esiguità dell’importo, l’obbligo in esame non sussiste per somme inferiori a 10.000 € nel periodo considerato.
Infine, la norma (comma 125 ter) prevede un periodo transitorio per l’intero anno in corso, in cui la trasgressione di questi obblighi non darà luogo a sanzioni. Dal 1 Gennaio 2020, invece, la violazione comporterà il pagamento di una somma pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €, e la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione entro i successivi 90 gg dalla contestazione, trascorsi i quali scatterà “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”.
Il testo integrale del decreto crescita è disponibile in allegato alla circolare Conftrasporto NOR19139 del 2 Maggio u.s.
Cordiali saluti.