

Roma, 27 Maggio 2019
CIR19155
SM
Oggetto: Inquadramento di veicoli provenienti dalla categoria O, in macchine operatrici trainate.
La Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha emanato la circolare prot. 15908 del 20 Maggio u.s, in materia di inquadramento come macchine operatrici trainate, di veicoli originariamente classificati nella categoria O (rimorchi, ai sensi dell’art.47, comma 2, lett.d del c.d.s).
Il Ministero ha ricordato le prescrizioni tecniche necessarie per questa trasformazione, volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel rispetto della destinazione propria di queste macchine, come stabilita all’art. 58 c.d.s (questi veicoli, infatti, possono circolare su strada solo per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere).
In particolare, tra le prescrizioni richiamate dal MIT compaiono le seguenti:
La procedura per la riclassificazione si svolge presso un Centro Prova Autoveicoli, con domanda che viene presentata da una ditta allestitrice /trasformatrice. In caso di esito positivo delle verifiche svolte, il CPA rilascerà il certificato di approvazione con le prescrizioni di sicurezza per la circolazione stradale; sui documenti di circolazione comparirà una dicitura del tipo “La macchina (o carrello/veicolo) può circolare su strada esclusivamente a vuoto o per la movimentazione di cose connesse con il ciclo operativo della macchina o del cantiere. E’ vietato il trasporto di cose”.
In ultimo, il MIT ha evidenziato che i semirimorchi non sono inquadrabili come macchine operatrici trainate, a causa dei dispositivi di traino richiesti dall’art. 2 del D.M 6.6.2012 (contente “prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle macchine operatrici semoventi e trainate”): si tratta infatti di “ganci” per le traenti e “occhioni” per le trainate, mentre non si fa riferimento a ralle e perni dei semirimorchi.
Cordiali saluti.