

Roma, 25 Giugno 2019
CIR19182
SM
Oggetto: Ricorsi contro i provvedimenti di sospensione e revoca della patente, per carenza dei requisiti psicofisici.
Con una circolare del 20 Giugno 2019 (prot. n. RU/19995), la Divisione Contenzioso amministrativo e giurisdizionale del Ministero dei Trasporti ha analizzato i motivi di impugnazione più utilizzati nei ricorsi diretti all’annullamento dei provvedimenti di sospensione e revoca delle patenti per carenza dei requisiti psicofisici richiesti nel conducente.
In particolare, le attenzioni del MIT sono state focalizzate sui seguenti motivi:
A) Richiamo nel provvedimento impugnato, al solo giudizio della Commissione medica locale (CML).
Il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, al referto della CML senza l’indicazione espressa delle ragioni alla base di questa decisione, deve ritenersi corretto (per cui non sussiste un difetto di motivazione) alla luce di numerose pronunce adottate in questi anni dalla giustizia amministrativa dei TAR e del Consiglio di Stato.
Allo stesso modo, non è viziato il certificato della CML che non riporti dettagliatamente le motivazioni alla base dell’accertata inidoneità alla guida, qualora siano ricavabili dalla documentazione prodotta dall’interessato in occasione della valutazione medica. A questo proposito, il MIT ha richiamato l’art. 21 octies della legge 241/1990, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti quando, “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
B) Interesse alla sicurezza della circolazione stradale e diritto costituzionale alla libertà di circolazione.
La mancata valutazione degli interessi coinvolti (quello dell’utente a conseguire il titolo di guida e quello pubblico alla sicurezza stradale) non rcostituisce un motivo valido di impugnazione della decisione della CML, in quanto non richiesta dall’art. 119 c.d.s.
C) Durata di validità limitata del titolo di guida, in caso di interdizione alla guida per dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche.
In questa fattispecie, è legittima la decisione della CML di autorizzare il rilascio di una patente di guida di durata inferiore a quella ordinaria stabilita dal c.d.s. Infatti, la CML deve ispirare la sua attività al principio di precauzione per cui, come stabilito in una Sentenza del Consiglio di Stato dell’Aprile 2018, nei casi dubbi “la stessa può anticipare la scadenza entro cui il conducente dovrà effettuare il successivo controllo”.
D) Durata di validità limitata in caso di patologie.
Anche in questo caso, la presenza di patologie che potrebbero compromettere l’idoneità alla guida del soggetto, giustifica la scelta della CML di autorizzare il rilascio della patente per un periodo più breve di quello ordinario, anche “al fine di mantenere il costante monitoraggio della situazione…nel contesto di prudenza e cautela che caratterizza la materia..”
E) Richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulata dai ricorrenti in giudizio.
In sede di Ricorso, è possibile chiedere la nomina di un Consulente tecnico d’ufficio quando nella valutazione eseguita dalla CML, “sia tuttavia carente l’accertamento dei presupposti che sono a base del giudizio, per insufficienza delle operazioni tecniche poste in essere o per incompleta rappresentazione dei fatti”. Viceversa, la consulenza del CTU è inammissibile quando gli si chieda un parere sulle stesse circostanze già valutate dalla CML.
F) Competenza territoriale.
Interessante è il chiarimento sulla procedura per ottenere il ribaltamento, in autotutela, della decisione della CML sfavorevole al conducente. Il MIT ha richiamato l’art. 119, comma 5 del c.d.s, per effetto del quale l’interessato può chiedere l’intervento in autotutela del competente ufficio della motorizzazione, solo in presenza di una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici di Rete ferroviaria italiana (RFI) dalla quale emerga una valutazione differente rispetto alla CML. Di conseguenza, non è legittima la prassi di rivolgersi ad una nuova CML per ottenere un secondo giudizio.
G) Mutilati e minorati fisici e prova pratica di guida.
La prova pratica di guida è richiesta per la formulazione del giudizio medico, solo quando gli accertamenti sanitari siano insufficienti di per se a consentire la emissione di una valutazione medica.
Cordiali saluti.