Roma, 4 Luglio 2019
NOR19191
SM
Oggetto: Decreto crescita. Conversione in Legge.
Sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 Giugno è stata pubblicata la Legge di conversione del cd decreto “crescita” (Legge 58 del 28 Giugno 2019, di conversione del decreto legge n. 34 del 30 Aprile 2019).
La conversione in Legge ha confermato le misure di maggiore interesse anche per le nostre imprese (vedi nota Conftrasporto NOR19139 del 2 Maggio u.s), tra le quali ricordiamo:
- All’art.1, la proroga del super ammortamento al 130% anche per gli acquisti dei veicoli pesanti eseguiti dal 1 Aprile u.s e fino al 31 dicembre p.v, con possibilità di estensione fino al 30 Giugno 2020 purché, entro il 31 dicembre, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. La Legge di conversione ha previsto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
- La deducibilità IMU sugli immobili strumentali (es capannoni industriali) – art.3, che diventerà totale a partire dal 2023. Per le annualità precedenti, sono state confermate le percentuali previste nel testo iniziale del decreto crescita: 50% nel 2019, 60% negli anni 2020 e 2021, 70% nel 2022.
- Modifiche alla nuova Sabatini (art.20) In aggiunta alle novità stabilite nel testo iniziale del decreto crescita (aumento a 4 mln € dell’importo massimo del finanziamento; erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese sulla realizzazione dell’investimento; assegnazione beneficio in unica soluzione, per finanziamenti di importo fino a 100.000 €), la Legge di conversione ha stabilito che il finanziamento può essere concesso, oltre che dalle banche e intermediari finanziari autorizzati, anche da “altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese”.
Tra le altre misure introdotte nella Legge di conversione, segnaliamo invece le seguenti:
- Mini Ires per gli utili reivestiti (art.2). A partire dal 2023 (periodo di imposta successivo al 31.12.2022), la riduzione dell’IRES sugli utili reinvestiti sarà di 4 punti percentuali;
- Revisione strutturale delle tariffe Inail (art. 3 sexies). La revisione delle tariffe Inail operativa da quest’anno, diventerà strutturale dal 2023. Di conseguenza, questa revisione rimarrà certamente operativa per il triennio 2019/2021 (così come stabilito in via sperimentale dall’art.1, comma 1121 della Legge 145/2018), mentre a questo punto si apre un buco per il 2022 che dovrà essere colmato;
- Rinvio al 30 Settembre dei versamenti risultanti dai modelli Redditi/Irap/IVA, per chi esercita attività economiche soggette agli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – vedi la nota Conftrasporto FIS19190 del 2 Luglio u.s;
- Rottamazione cartelle relative al periodo 2000 – 2017 (16 bis). La domanda di adesione potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione fino al 31 Luglio p.v, mentre il pagamento andrà eseguito in unica soluzione entro il 30 Novembre p.v, oppure in 17 rate (di cui la prima con scadenza 30 Novembre p.v);
- Sostegno alla trasformazione digitale delle PMI (art. 29, commi dal 5 al 9). Con decreto del MISE (sentita l’Agenzia per l’Italia digitale), al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione, dovranno essere stabiliti criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili ai sensi della normativa sugli aiuti de minimis. Le agevolazioni devono essere dirette “a sostenere la realizzazione dei progetti relativi all’attuazione del piano Impresa 4.0, in particolare advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things“. L’importo di spesa del progetto deve essere almeno pari a 50 mila euro. Inoltre, tra i requisiti richiesti all’impresa richiedente, figurano quelli: dell’operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; dell’aver conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000.
- Obblighi informativi connessi alle erogazioni pubbliche (art.35).
Come già comunicato con la circolare Conftrasporto NOR19141 del 3 Maggio u.s, il decreto crescita è intervenuto sull’art.1 (commi 125-129) della legge 124/2017, prevedendo degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti del cd terzo settore (associazioni, fondazioni, onlus, cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e associazioni dei consumatori) e delle imprese che, a partire dal 2018, hanno ricevuto “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, erogati dalla Pubblica amministrazione (centrale e locale, comprese le Camere di Commercio e le Agenzie) o dai soggetti di cui all’art. 2 bis dl.gs 33/2013 (enti pubblici economici, società in controllo pubblico, ecc..).
Rispetto alla formulazione originaria della legge 124/2017, il decreto crescita ha introdotto alcune modifiche che hanno ristretto il campo di applicazione dell’intervento, escludendovi ad esempio gli incarichi retribuiti, l’acquisto di beni e servizi e gli eventuali risarcimenti danni.
L’obbligo informativo viene adempiuto, pubblicando le informazioni sugli importi ricevuti:
- per gli enti del terzo settore, sui rispettivi siti internet entro il 30 Giugno di ogni anno;
- per le imprese, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale consolidato. Per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, in ogni caso, non sono obbligati a redigere la nota integrativa (micro imprese, imprese individuali e società di persone), le informazioni vengono pubblicate entro il 30 Giugno di ogni anno nei rispettivi siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Sulle informazioni da pubblicare, segnaliamo l’emanazione (avvenuta l’11 gennaio u.s, quindi prima della modifica della legge 124/2017 operata dal decreto crescita) di una nota del Ministero del Lavoro (prelevabile dal seguente link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents
/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf), in cui le notizie da fornire “in forma schematica e di immediata comprensibilità” sono state così individuate:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
L’obbligo non sussiste quando il totale delle agevolazioni pubbliche ricevute durante l’anno sia inferiore ai 10.000 € (quindi, ricorre anche in presenza di importi singoli inferiori a questo ammontare).
Inoltre, l’obbligo non sussiste neanche per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, pubblicati nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che tale pubblicazione venga espressamente richiamata nella nota integrativa del bilancio o, per le imprese non obbligate a redigerla, sul proprio sito internet oppure, in mancanza del sito, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Capitolo sanzioni: fino al 31 dicembre di quest’anno, il mancato assolvimento di quanto sopra non determina sanzioni, che scatteranno invece soltanto dal 1 Gennaio 2020. Le violazioni saranno punite con il pagamento di una somma pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €, e la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione entro i successivi 90 gg dalla contestazione. Trascorso invano questo periodo senza aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione né al pagamento della sanzione pecuniaria, scatterà “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”.
Cordiali saluti.