

Roma, 3 Ottobre 2019
FIS19248
SM
Oggetto: Fattura elettronica. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione dell’Agenzia delle Entrate.
Con una comunicazione inviata agli ordini professionali il 30 Settembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la scadenza del 31 Ottobre per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, mediante consenso da esprimere accedendo nell’area riservata del servizio Entratel – Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
L’adesione effettuata entro questa data, permetterà al contribuente di consultare e scaricare tutte le fatture emesse/ricevute dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica; diversamente, l’adesione prestata dopo il 31.10.p.v consentirà soltanto di visualizzare/scaricare le fatture emesse/ricevute a partire dal giorno successivo a quello dell’adesione. In ogni caso, il contribuente può sempre recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili a partire dal giorno successivo.
I file xml delle fatture elettroniche memorizzati vengono, comunque, cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio).
In presenza di adesione al suddetto servizio effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente –, l'Agenzia memorizza i dati dei file xml delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.
In caso di mancata adesione al servizio ad opera di entrambe le parti, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e disponibile per il download l'intero file xml della fattura elettronica, soltanto fino all'avvenuto recapito al destinatario; una volta consegnata la fattura, l'Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell'operazione, mentre conserva esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (si tratta, in sostanza, dei dati fiscalmente rilevanti di ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eccezione della descrizione dell'operazione).
Cordiali saluti