

Roma, 15 novembre 2019
SIA19284
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).
Si comunica che con legge 2 novembre 2019, n.128 (su G. U. n. 257 del 2/11/2019), di conversione del DL 101/19, è stata introdotta una disciplina specifica per la cessazione della qualifica di rifiuto e le attività ad essa conseguenti, meglio conosciuta dall’opinion pubblica con il termine di “end of waste”.
L’articolo 14-bis della nuova legge 128/2019 modifica in più parti l’articolo 184-ter del codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), ponendo ora fine ad una situazione che aveva messo grave difficoltà il settore del riciclo, ostacolando il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle direttive europee sull’economia circolare. Il nuovo articolo chiarisce che, come prescrive la direttiva UE 98/2008, le Regioni potranno rilasciare le autorizzazioni “caso per caso“ sulla base di ben definiti criteri compatibili con le norme comunitarie.
Al comma 1 viene ridefinita una delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto specificando che la sostanza o l’oggetto debba essere destinato ad essere utilizzato per scopi specifici, in conformità di quanto disposto dalla normativa europea.
Il comma 2 prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati con successivi decreti del Ministero dell’Ambiente, le autorizzazioni previste dagli articoli 208 (nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo per imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (impianti di ricerca e sperimentazione) del decreto legislativo 152/2006, per le operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 98/2008/CE (art. 6) sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.
In mancanza di criteri specifici continueranno ad applicarsi, relativamente alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate) e i Regolamenti di cui al DM 12 giugno 2002, n. 161 (individuazione dei rifiuti pericolosi ammissibili alle procedure semplificate) e DM 17 novembre 2005, n. 269 (individuazione dei rifiuti provenienti dalle navi).
Per quanto attiene nello specifico alle attività di trasporto, la nuova disposizione non ha alcun carattere innovativo, ad eccezione del fatto di rendere ora più chiare ed attuabili le disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto e quindi precisare quando il trasporto può avvenire alle stesse regole del trasporto ordinario della merce, rispetto a quelle specifiche del trasporto dei rifiuti.
Le imprese specializzate ed autorizzate al trasporto dei rifiuti continueranno quindi a trasportate le materie e sostanze considerate “rifiuti”, aventi uno specifico codice EER, con il formulario (FIR) e con la compilazione del Registro di carico e scarico; quando invece dette materie hanno cessato di rivestire la qualifica di “rifiuto”, potranno trasportarle come merce ordinaria.
Cordiali saluti.