Roma, 19 Dicembre 2019
NOR19310
SM
Oggetto: decreto legge fiscale e disegno di legge di Bilancio 2020. Riepilogo delle principali disposizioni di interesse del settore.
Il Parlamento ha approvato definitivamente la Legge di conversione del decreto legge fiscale (d.l 124/2019), mentre si è appena concluso in Senato l’iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2020 che, ora, è approdato alla Camera dove non dovrebbe subire variazioni, visti i tempi stretti per l’approvazione definitiva che deve giungere entro fine anno.
Di seguito riportiamo le principali disposizioni che interessano il settore dell’autotrasporto contenute nei due provvedimenti, riservandoci nel prosieguo di effettuare ulteriori approfondimenti successivamente alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
Nell’articolato del disegno di legge bilancio ha trovato spazio (al comma 630) lo spostamento al 1 Ottobre 2020 (anziché dal 1 Marzo, come stabilito in origine dal ddl) dell’esclusione dei veicoli euro 3 o inferiore dal recupero delle accise sul gasolio, mentre quella dei mezzi euro 4 o inferiore rimane confermata dal 1 Gennaio 2021.
Un altro differimento ha riguardato l’entrata a regime del documento unico di circolazione e di proprietà: accogliendo le richieste dell’ACI e delle principali associazioni di categoria del settore, il comma 687 ha fissato al 31 Ottobre 2020 la scadenza ultima per completare le procedure telematiche necessarie al rilascio di questo documento.
Per quanto riguarda il rifinanziamento delle agevolazioni all’intermodalità, per quella marittima (marebonus) il comma 110 autorizza la spesa di 20 mln € ma soltanto per il 2021, mentre per quella ferroviaria (ferrobonus) il comma 111 autorizza la spesa di 14 mln per il 2020 e 25 mln per il 2021.
Altra novità da segnalare riguarda la trasformazione in crediti di imposta del superammortamento e dell’iperammortamento per investimenti in industria 4.0. In particolare, per gli stessi beni strumentali per i quali poteva richiedersi il superammortamento, i commi 187 ss prevedono ora un credito di imposta nella misura massima del 6% del costo totale, entro il limite dei costi ammissibili pari a 2 mln €. Il credito (comma 191) sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di identico importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
DECRETO FISCALE.
- La conversione in legge non ha modificato le disposizioni in materia di carburanti, contenuti agli articoli:
- 5 (contrasto alle frodi in materia di accisa), che estende l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico, anche agli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (anziché 10). L’estensione diventerà operativa a partire dal quarto mese successivo alla pubblicazione della determina dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà indicare delle modalità semplificate di tenuta dei suddetti registri
- 6 (prevenzione delle frodi in materia di carburanti), che a proposito dell’esclusione dell’utilizzo della lettera di intento per le cessioni e importazioni definitive, conferma la sola eccezione per gli acquisti di gasolio commerciale effettuati da imprese di trasporto merci e passeggeri, presso depositi commerciali e da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato, o da soggetti diversi dai cd traders (coloro che, per lo stoccaggio, si avvalgono di depositi di terzi).
- 8 (disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale) per cui, a partire dal 1 Gennaio 2020, saranno ammessi a rimborso delle accise solo quei consumi di gasolio che rispettino il rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1. Qualora vengano registrate percorrenze al di sotto di questa soglia, l’agevolazione sarà riconosciuto soltanto entro il predetto limite.
- 11 (introduzione del das telematico), che ne prescrive l’avvio entro il 30 giugno 2020, ai fini della circolazione della benzina e del gasolio usato come carburante con accisa assolta.
- E’ stato confermato (art.53) l’incentivo alla rottamazione dei mezzi pesanti fino ad euro IV, e la contestuale acquisizione – fino al 30 Settembre 2020 – di mezzi euro VI o ad alimentazione alternativa di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton. Per questa misura, prevista a beneficio delle imprese di autotrasporto merci italiane iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN, sono stati stanziati 12,9 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e l’importo del beneficio sarà compreso tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20.000 €, a seconda della tipologia di alimentazione e della massa del mezzo. Con successivo decreto ministeriale, saranno disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e tutte le altre formalità legate alla misura.
- Sempre l’art. 53 interviene sul pagamento cumulativo del bollo, già previsto per i veicoli concessi in locazione finanziaria, estendendolo ai veicoli forniti in locazione a lungo termine (durata almeno 12 mesi) senza conducente. Il bollo dovrà essere pagato dall’utilizzatore.
- A proposito del bollo auto, segnaliamo l’introduzione dell’art. 38-ter. che, dal 1 Gennaio 2020, introduce l’obbligo di pagamento con il sistema dei pagamenti pagoPA.
- Quanto al pagamento dell’IVA per le prestazioni di insegnamento dirette all’ottenimento delle patenti di guida, rimane confermato l’obbligo per quelle di categorie B e C1, con l’esenzione che opera soltanto per le altre categorie in quanto preordinate all’esercizio di un’attività professionale (art.32). La novità non ha effetto retroattivo, e vengono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
- Veniamo ora all’art. 4, ovvero la norma che ha introdotto dei meccanismi per contrastare le irregolarità negli appalti e nei subappalti, prevedendo una serie di oneri nei confronti del committente, dell’impresa appaltatrice/affidataria dei lavori e dell’impresa subappaltatrice. Rispetto alla originaria formulazione, la disposizione è stata radicalmente rivista con il risultato di escludere, con ragionevole certezza, il contratto di trasporto dal suo perimetro di applicazione mentre, al contrario, a certe condizioni potrebbe rientrarci quello di logistica. La nuova disposizione stabilisce che, a partire dal 1 Gennaio 2020:
- i sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (a loro volta, obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto versamento viene eseguito con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
- L’impresa appaltatrice/affidataria e quelle subappaltatrici, a loro volta, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, devono trasmettere al committente le predette deleghe di pagamento, insieme ad un elenco dettagliato con i nominativi dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
- In caso di inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (per il mancato invio nei termini delle deleghe di pagamento al committente, o per omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali), il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli. Diversamente, il committente è soggetto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
- Questo meccanismo non si applica quando le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento e dell’elenco dei lavoratori, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Queste disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Cordiali saluti