

Roma, 14 Aprile 2020
NOR20181
SM
Oggetto: Emergenza COVID 19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 Aprile u.s è stato pubblicato il testo del DPCM del 10 Aprile u.s che introduce ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con efficacia a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il decreto prevede una serie di misure di contenimento, tra cui:
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Per i datori di lavoro anche privati, viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. Inoltre, fermo restando quanto sopra, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che conferma le attività incluse nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 (tra cui, come noto, era compreso il codice ATECO 49 delle imprese di autotrasporto merci), come sostituito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, con alcune integrazioni (tra cui la Silvicoltura, l’industria del legno, commercio di carta e cartone ecc..)
L’elenco dei codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 2 prevede che le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite le attività complementari a quelle non sospese, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva che, tuttavia, può sospenderla in un secondo momento nel caso ritenesse insussistenti le condizioni che giustificavano lo svolgimento. Lo stesso dicasi per le lavorazioni a ciclo continuo. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute il Presidente della regione o della provincia autonoma, il Ministro dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti social (e, per quanto concerne il trasporto e la logistica, l’addendum dello scorso 20 Marzo (vedi nota Conftrasporto NOR20118 del 20 Marzo u.s).
Le imprese le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche apportate all’allegato 3 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Viene inoltre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Disposizioni in materia di ingresso, transito e soggiorni di breve durata in Italia (artt. 4 e 5)
Gli articoli in commento recepiscono e prorogano le disposizioni già adottate con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con la Ministra dei Trasporti del 28 marzo, con alcune lievi modifiche.
In particolare, si prevede che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori:
Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione immediata all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’eventuale insorgenza di sintomi.
In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire il medico di famiglia/pediatra e l’operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita ad inizio isolamento e allontanarsi dai conviventi; 3) rimanere nella propria stanza, con porta chiusa, ma adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, se necessario.
Queste disposizioni, in ogni caso, non trovano applicazione per il personale viaggiante delle imprese con sede in Italia;
Per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5). in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario dell’articolo 4 si prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione di comprovate esigenze lavorative, abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e sono tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:
Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all’entrata (+ eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.
I vettori sono tenuti ai medesimi controlli e comportamenti precauzionali indicati all’articolo 4.
In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Analogamente, in caso di ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza.
In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Quanto sopra esposto – ingressi per lavoro 72 ore + 48 ore e transiti – non si applica al personale viaggiante delle imprese con sede in Italia.
Infine, anche per i transiti e i soggiorni di durata breve, si prevede la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina esposta, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Cordiali saluti.