Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno
Roma, 5 agosto 2026
Prot. n. 0006441/2026 – Com. 7
Si informa che il 31 luglio scorso è stato pubblicato in GU il Decreto Legislativo 3 luglio 2026, n. 136 che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1788 di definizione del nuovo quadro normativo nazionale per i mercati del gas naturale, dei gas rinnovabili e dell’idrogeno. Confcommercio ha partecipato all’iter parlamentare per la definizione del provvedimento, il cui obiettivo principale è integrare i gas rinnovabili, i vettori a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno nel sistema energetico nazionale, favorendo il processo di sostituzione del gas naturale (entro il 2049) sia adeguando infrastrutture e mercati, sia informando adeguatamente i clienti sulle interruzioni per sostituzione e sulle alternative sostenibili al gas naturale.
Parallelamente, lo schema di decreto punta sulla digitalizzazione e sulla trasparenza per ridurre i costi operativi attraverso la diffusione di sistemi di misurazione intelligenti (per il monitoraggio dei consumi di gas naturale) e facilitando il cambio di fornitore, ovvero stimolando la concorrenza. Inoltre, il decreto rafforza la tutela e i diritti contrattuali dei clienti finali o “clienti attivi”.
Il provvedimento entra in vigore il 15 agosto p.v..
SI riportano di seguito le previsioni di maggior interesse per le imprese.
Art. 1 – Principi generali di organizzazione dei mercati
- I mercati del gas e dell’idrogeno sono basati sui principi di libertà degli scambi transfrontalieri, trasparenza dei prezzi, libertà di scelta del fornitore e priorità di dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili.
- Garantisce stabilità agli investimenti necessari alla transizione energetica previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).
Art. 2 – Certificazione di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni
- Per beneficiare della qualifica di combustibile a basse emissioni di carbonio, gli operatori economici devono dimostrare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 70% rispetto al carburante fossile di riferimento.
- È richiesto l’utilizzo di un sistema di equilibrio di massa e l’inserimento dei dati di transazione e sostenibilità nella banca dati dell’Unione Europea o in banche dati nazionali collegate.
Art. 3 – Diritti contrattuali di base
- I clienti (incluse le imprese) hanno diritto a stipulare contratti di fornitura con più fornitori contemporaneamente, a condizione che siano presenti i punti di connessione e misurazione necessari.
- Obbligo per i venditori di fornire, prima della stipula, un documento informativo di sintesi con le condizioni generali ed economiche chiare (prezzi, promozioni, sconti ecc). La violazione determina la nullità del contratto a favore del cliente.
- I venditori accettano il metodo di pagamento scelto dai clienti senza alcuna discriminazione o barriera.
- Per l’adeguamento dei prezzi è richiesto un preavviso diretto di almeno due settimane (o un mese per i clienti civili).
- Diritto di recesso senza oneri entro 10 giorni lavorativi. Divieto di interruzione del servizio in caso di reclamo formale o controversie in corso. Preavviso di disconnessione non inferiore a 1 mese.
- Obbligo di informare i clienti su misure alternative alla disconnessione (rateizzazione, audit energetici).
- I clienti devono essere informati con congruo anticipo sulla disconnessione del gas naturale (per sostituzione con altra tecnologia) e devono essere tempestivamente informati sulle alternative tecnologiche sostenibili esistenti e sui meccanismi di supporto.
- Diritto dei clienti a partecipare a programmi collettivi di cambio fornitore, senza oneri.
- L’ARERA ha 12 mesi di tempo dall’emanazione per adeguare la regolazione.
Art. 4 – Diritto a cambiare fornitore (Switching)
- Il cambio fornitore deve perfezionarsi entro un termine massimo di 3 settimane (con procedura tecnica di passaggio entro 24 ore lavorative).
- Esenzione penali per PMI: l’esercizio del recesso da parte delle imprese che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro non comporta alcun onere o penale per il cambio fornitore.
- Eccezione contratti a prezzo fisso: Nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso possono essere previsti oneri di risoluzione anticipata solo se espressamente indicati, approvati dal cliente e proporzionati alla perdita economica diretta subita dal fornitore.
Art. 6 – Clienti attivi sul mercato del gas naturale
- Le imprese (inclusi i settori agricolo e pubblico) hanno il diritto di operare come “clienti attivi”, autoproducendo, stoccando o vendendo gas rinnovabile attraverso la rete senza essere soggette ad oneri discriminatori o sproporzionati.
- È consentito delegare a soggetti terzi l’installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di autoproduzione.
- È garantito l’accesso equo al mercato, la vendita di eccedenze nel sistema del gas naturale e la partecipazione a programmi di efficienza energetica, senza oneri discriminatori o costi di rete sproporzionati.
Questa configurazione, unita all’eliminazione di ostacoli burocratici e finanziari, permette di stabilizzare i costi energetici nel lungo periodo e di generare ricavi dalla vendita dell’energia in eccesso.
Art. 7 ed Allegato I – Bollette e informazioni di fatturazione
- Trasparenza e gratuità delle fatture, con diritto alla ricezione in formato elettronico.
- Obbligo di evidenziare separatamente le componenti di prezzo (materia prima, rete, imposte e oneri) e la quota di gas rinnovabile o a basse emissioni fornita (tramite l’annullamento delle garanzie di origine).
Art. 8 e 9 – Sistemi di misurazione intelligenti (Smart Meters)
- Disciplinano i requisiti di interoperabilità, protezione dei dati personali e cybersicurezza per i contatori intelligenti nel mercato del gas e dell’idrogeno, consentendo la lettura differenziata dei consumi storici ed effettivi.
Art. 10 (Modifiche all’art. 1 del D. Lgs. 164/2000) – Contratti a lungo termine
- È sempre ammessa la stipula di contratti a lungo termine (durata superiore a un anno) per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
- Limite per i combustibili fossili: I contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non possono protrarsi oltre il 31 dicembre 2049.
Art. 13 (Modifiche all’art. 14 del D. Lgs. 164/2000) – Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)
- Vengono definiti e regolamentati i sistemi di distribuzione chiusi, ossia reti che distribuiscono gas naturale all’interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi geograficamente limitati.
- ARERA può esentare i gestori di tali reti industriali dall’approvazione preventiva delle tariffe.
Art. 34 – Titolo II-bis (D. Lgs. 93/2011) – Disciplina del Mercato dell’Idrogeno
- Art. 33-ter: Libera determinazione dei prezzi in base a dinamiche di mercato e divieto di barriere all’ingresso/uscita. L’uso dell’idrogeno è rivolto prioritariamente alle imprese nei settori difficili da decarbonizzare (hard-to-abate).
- Art. 33-octies, novies, decies: Regolamentazione dell’accesso non discriminatorio dei terzi alle reti dell’idrogeno, ai terminali e agli impianti di stoccaggio.
- Art. 33-vicies semel: Introduzione dei piani quadriennali di sviluppo delle reti di distribuzione dell’idrogeno e valutazione del fabbisogno di capacità per gli utenti industriali.