

Prot. n. 0006814/2026 – Com. 213
L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente il quadro normativo ricordando che l’articolo 51, comma 1, del TUIR sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale concorrono alla formazione del reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. A tale principio fanno eccezione le fattispecie espressamente previste dal comma 2 del medesimo articolo. Tra queste, la lettera f-ter) stabilisce la non concorrenza al reddito delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.
La questione interpretativa nasce dalle modifiche apportate all’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192. La formulazione introdotta dal decreto prevedeva, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, che per gli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del codice civile fosse necessario, ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali che richiamano i familiari indicati nell’articolo 12, il requisito della convivenza oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tale modifica aveva determinato, in particolare, un problema con riferimento ai piani di welfare aziendale relativi al 2025, poiché il requisito della convivenza sarebbe stato applicabile retroattivamente all’intero periodo d’imposta.
L’Agenzia evidenzia, tuttavia, che la disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, che ha sostanzialmente ripristinato la formulazione previgente. Nella nuova versione dell’articolo 12, comma 4-ter, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari continua a rilevare per gli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del codice civile esclusivamente quando la disposizione fiscale richiama anche le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 12, ovvero quando fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Diversamente, qualora la disposizione faccia genericamente riferimento alle persone indicate nell’articolo 12, il richiamo agli altri familiari di cui all’articolo 433 opera senza ulteriori condizioni.
Il chiarimento assume particolare rilievo proprio con riferimento al welfare aziendale. L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, infatti, richiama i familiari «indicati nell’articolo 12», senza subordinare il beneficio alla loro condizione di familiari fiscalmente a carico. Di conseguenza, per l’applicazione della disposizione non è richiesto, per gli altri familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, il requisito della convivenza, né quello della percezione di assegni alimentari. Resta invece fermo che, qualora una diversa disposizione fiscale richieda espressamente la condizione di familiare fiscalmente a carico, trovano applicazione anche i relativi requisiti reddituali e, per gli altri familiari, le condizioni previste dall’articolo 12.
La nuova disciplina elimina pertanto tale requisito quando le norme fiscali richiamano genericamente i familiari indicati nell’articolo 12, mantenendolo invece nelle ipotesi in cui sia richiesta la qualifica di familiare fiscalmente a carico.
Di particolare interesse è anche la decorrenza della nuova disciplina. Il decreto legislativo n. 148 del 2026 stabilisce espressamente che le modifiche all’articolo 12, comma 4-ter, si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025. L’Agenzia precisa quindi che, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, non oggetto dell’interpello, il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese sostenute per il ricovero della madre non convivente in RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La pronuncia assume quindi un rilievo operativo significativo per i piani di welfare aziendale, in quanto chiarisce che la non imponibilità prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti non è subordinata alla convivenza del familiare quando la disposizione richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12. La precisazione opera anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi al periodo d’imposta 2025, per effetto dell’espressa efficacia retroattiva della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 148 del 2026.
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