

Prot. n. 0008487/2026 – Com. 271
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 194 del 28 ottobre 2026 ha chiarito che l’assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti può beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, anche qualora il piano preveda un requisito minimo di anzianità di servizio e l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai livelli apicali del gruppo, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla disposizione.
La risposta riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, intenzionato a coinvolgere i propri dipendenti nei risultati aziendali mediante un piano di assegnazione gratuita di azioni.
Il piano, applicabile a livello di gruppo, prevede l’assegnazione annuale di un quantitativo identico di azioni a tutti i dipendenti in possesso di determinati requisiti: almeno tre anni di anzianità di servizio alla data di deliberazione del piano e assenza di un preavviso di dimissioni. Sono, inoltre, esclusi i dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali del gruppo, in quanto già destinatari di differenti piani incentivanti.
Secondo quanto rappresentato dalla società, il piano coinvolge circa l’85% dei dipendenti e non prevede differenze in funzione della categoria professionale, delle mansioni svolte, del livello aziendale o delle performance individuali. La società ha chiesto se tali caratteristiche siano compatibili con il requisito dell’offerta delle azioni alla generalità dei dipendenti, necessario per beneficiare del regime fiscale agevolato.
L’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, entro il limite complessivo di 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta. L’agevolazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione. In caso di cessione anticipata, il valore precedentemente escluso dal reddito è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
L’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 129/E del 12 ottobre 2004, secondo cui il requisito della generalità dei dipendenti mira a favorire la partecipazione diffusa dei lavoratori al capitale dell’impresa ed evitare disparità di trattamento fondate, ad esempio, sulle mansioni svolte o sull’articolazione dell’orario di lavoro. Viene inoltre richiamata la risposta a interpello n. 147 del 4 giugno 2025, che ha precisato come l’offerta possa essere rivolta alla generalità dei dipendenti oppure a specifiche categorie, intese non soltanto in senso civilistico, ma anche come gruppi di lavoratori individuati in base a caratteristiche comuni. Resta esclusa l’agevolazione quando il beneficio sia destinato ad personam, ossia a singoli lavoratori individuati, in contrasto con la finalità della norma.
Con riferimento al requisito minimo di anzianità, l’Agenzia ritiene che, nel caso esaminato, l’esclusione dei dipendenti che non abbiano maturato il triennio non determini un’effettiva disparità di trattamento. La condizione risulta infatti finalizzata a garantire un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e, secondo quanto dichiarato dalla società, a consentire che abbia contribuito, anche per un periodo limitato, allo sviluppo dell’impresa. Assume rilievo anche il fatto che l’assegnazione avvenga in misura identica per tutti i beneficiari, senza differenziazioni legate al ruolo, alla mansione, al livello o all’anzianità aziendale.
È ritenuta compatibile con la disciplina anche l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali del gruppo, considerato che si tratta di un numero limitato di soggetti, già destinatari di altri piani incentivanti, e che l’esclusione è motivata dall’esigenza di evitare duplicazioni.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR. Le azioni assegnate secondo le modalità descritte possono infatti considerarsi offerte alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, in quanto il piano non introduce differenziazioni basate sul ruolo, sulle mansioni, sul livello aziendale o sulle performance individuali.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti