Roma, 22 Gennaio 2020
FIS20027
SM
Oggetto: fattura elettronica. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle formalità legate alla descrizione in fattura della prestazione principale e alla fatturazione separata di quelle accessorie.
Con la risposta ad interpello n. 8 del 21 gennaio u.s, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato importanti precisazioni sulle formalità legate alla descrizione in fattura delle prestazioni principali effettuate nell’arco del mese per conto dello stesso committente, e sulla fatturazione separata delle prestazioni accessorie eseguite sempre a beneficio del medesimo committente, da parte di un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi.
Dopo aver ribadito che la fattura emessa dall’impresa a fine mese, prima che l’IVA diventi esigibile (mediante il pagamento del corrispettivo), non consiste in una fattura riepilogativa differita bensì in un documento che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nell’arco del mese nei confronti dello stesso cliente (con conseguente obbligo di trasmissione al Sistema di interscambio – SdI – entro 12 giorni dalla data della fattura – vedi, in ultimo, la nota Conftrasporto FIS19307 del 17 dicembre u.s), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
- la fattura cumulativa emessa a fine mese per i servizi principali può rinviare ad una lista separata per la descrizione delle operazioni eseguite, senza che venga violato l’art. 21, comma 2, lett. g del decreto IVA (dpr 633/1972) che richiede la descrizione in fattura della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione”. Il contribuente può scegliere di allegare o meno detta lista riepilogativa al file xml trasmesso allo SdI, fermo restando l’obbligo di garantirne la conservazione in modalità cartacea o elettronica;
- Quanto alla eventuale fatturazione separata delle prestazioni accessorie legate al trasporto (nell’esempio concreto sottoposto all’Agenzia, si trattava di indennizzi pattuiti per carichi e scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico e scarico, per soste notturne e eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), l’Agenzia ha richiamato una sua precedente nota del 13 Agosto 1996 (n. 198/E) in cui “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento” . Di conseguenza, nel campo descrittivo delle fatture accessorie (all’interno della sezione 2.2 “DatiBeniServizi”), occorrerà riportare gli estremi delle fatture relative alle operazioni principali, per il necessario collegamento; diversamente, il contribuente dovrà regolarizzare l’errore tramite emissione di note di variazione ai sensi dell’art.26 del dpr 633/1972, e successiva riemissione delle fatture corrette.
Cordiali saluti.