

Roma, 14 Aprile 2020
INP20179
SM
Oggetto: Inps. Varie
L’INPS, con messaggio n. 1525/2020, ha fornito istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020. I decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni, per cui eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020.
Il messaggio può essere prelevato dal seguente link:
L’Inps ha chiarito, con Messaggio n. 1546 dell’8.4.2020, che in caso di “Durc On Line”, con <Scadenza validità> compresa tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, l’interessato potrà utilizzarlo anche a fronte di una o più attestazioni di irregolarità “Verifica regolarità contributiva” emesse tra il 31.1.2020 e il 16.3.2020 compreso (giorno antecedente all'entrata in vigore del DL. n. 18/2020).
Con il predetto Messaggio, l’Istituto ha poi segnalato l’implementazione di una nuova procedura attraverso la quale è possibile prelevare, accedendo alla funzione <Consultazione>, sia i Documenti Durc On Line in corso di validità definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza nel periodo compreso tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 per i quali è differita la validità fino al 15.6.2020.
L'Istituto ha infine chiarito che, qualora nella funzione <Consultazione> sia già presente un Documento Durc On Line, le nuove richieste saranno annullate in automatico dal sistema.
Il messaggio può essere prelevato da questo link:
Attraverso la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, l’inps ha approfondito alcuni aspetti relativi alla sospensione dei contributi previdenziali, prevista dall’art.61, comma 2 del decreto 18/2020 per il periodo dal 2 Marzo al 30 Aprile 2020, per i settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus, tra cui – come noto – è stato ricompreso anche l’autotrasporto merci.
La circolare ha ribadito che:
Alle aziende con dipendenti sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
I versamenti sospesi dovranno essere corrisposti all’Inps – senza applicazione di sanzioni e interessi – in unica soluzione entro il 31 Maggio, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.
La sospensione riguarda anche i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito. La sospensione opera in automatico e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati. I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Quanto alla verifica della regolarità contributiva ai fini del DURC l’Inps, richiamando l’art. 103, comma 2 del decreto Cura Italia, ha affermato che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Nelle ipotesi di assenza di un Documento Durc On Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti “a quella data come presupposto del positivo rilascio”.
In particolare, tenuto conto che i primi Durc On Line interessati dalla citata disposizione, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, e considerato il periodo di validità del Durc On Line, pari a 120 giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, quest’ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31 agosto 2019.
La nota Inps può essere prelevata da questo link:
Cordiali saluti.