

Prot. n. 0006698/2026 – Com. 23
Con Decreto n. 100 del 3 agosto 2026, in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adeguato il nuovo importo del contributo esonerativo del collocamento obbligatorio di cui all’art. 5, commi 3 e 3bis, della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in 44,32 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della predetta Legge, i datori di lavoro sono obbligati ad avere alle dipendenze dipendenti con disabilità nelle seguenti misure:
I datori di lavoro che, per effetto delle speciali condizioni in cui operano, non sono in grado di assumere l’intera percentuale prevista dalla norma, possono chiedere, in base all’art. 5, comma 3, L. 68/1999, di essere parzialmente esonerati pagando il contributo esonerativo.
Attualmente l’importo è di 39,21 euro, stabilito dal D.M. 193/2021; a decorrere dal 1° gennaio 2027 tale importo sarà pari a 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’aggiornamento del contributo esonerativo impatta inevitabilmente sulla sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 4, della legge 68/1999: trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della predetta Legge, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta la quota, il datore sarà tenuto al versamento di una somma pari a cinque volte il contributo esonerativo per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile non assunto (quindi 221,60 euro, rispetto agli attuali 196,05 euro).
Distinti saluti.