Roma, 5 Aprile 2019
INA19112
SM
Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2018/2019, pubblicazione dell’istruzione operativa e della guida.
L’Inail ha reso disponibile nella sezione dedicata del proprio sito internet (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-autoliquidazione-3-aprile-2019.html), l’istruzione operativa del 3 Aprile u.s e la Guida all’autoliquidazione 2018/2019, aggiornate alle nuove tariffe dei premi (per le quali si rinvia alla lettura della circolare Confederale INA19107 del 3 Aprile u.s).
Entro il prossimo 16 Maggio (scadenza fissata per quest’anno, per l’autoliquidazione 2018/2019), il datore di lavoro è chiamato ai seguenti adempimenti:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24, ovvero pagare le prime due rate del premio di autoliquidazione qualora si sia scelto di effettuare il pagamento in quattro rate;
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.
La scadenza del 16 maggio si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
La riduzione del premio prevista dalla legge 147/2013 (PAT e PAN), si applica nella misura del 15,81% soltanto alla regolazione 2018, tenuto conto che il premio di rata 2019 è determinato applicando i nuovi tassi.
In ordine alla rateazione, per effetto del rinvio della scadenza al 16 Maggio:
- le prime due rate (50%) devono essere versate entro la citata scadenza, senza maggiorazione degli interessi;
- le rate successive devono essere pagate entro il 20 agosto e il 18 novembre p.v, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018, pari a 1,07%.
I coefficienti da impiegare per il calcolo degli interessi per la terza e quarta rata, sono i seguenti:
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Rata
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Data di scadenza
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Data pagamento
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Coefficiente
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1
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16.5.2019
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16.5.2019
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2
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16.5.2019
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16.5.2019
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3
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16.8.2019
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20.8.2019
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0,00269699
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4
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16.11.2019
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18.11.2019
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0,00539397
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Per quanto concerne la riduzione del premio per le imprese artigiane, l’Inail ha fornito queste istruzioni:
- Regolazione 2018. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018.
La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.
Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni” con il codice 127.
- Regolazione 2019. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l’autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio p.v.
Cordiali saluti