

Roma, 15 Gennaio 2019
LAV19019
SM
Oggetto: Lavoro. Comunicazione obbligatoria dei lavoratori in somministrazione.
Entro il 31 Gennaio p.v, in esecuzione dell’obbligo previsto dall’art. 36, comma 3 del D.lgs 81/2015, le imprese che durante il 2018 hanno utilizzato dei lavoratori somministrati da Agenzie interinali, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione può effettuarsi anche per il tramite dell’associazione datoriale alla quale l’impresa aderisce o ha conferito mandato, e viene inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC; in alternativa, può essere consegnata a mano alle R.S.U in azienda, se presenti, con ritiro di copia controfirmata per ricevuta.
La mancata o errata comunicazione comporta una sanzione per il datore di lavoro, da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di € 1.250,00.
Cordiali saluti.